L’ordinanza del Tribunale del Lavoro supera l’interpretazione restrittiva di INPS e Ministero, riconoscendo due anni di permesso per ciascuna persona con handicap grave. Richiamo alla normativa e ai precedenti della Cassazione
Come riporta OrizzonteScuola, una docente siciliana ha ottenuto dal Tribunale del Lavoro di Catania il diritto a fruire di un secondo congedo straordinario biennale retribuito per assistere il padre con disabilità grave, dopo aver già utilizzato in passato i due anni previsti per la madre, anch’essa in condizione di handicap ai sensi della legge 104/1992.
L’ordinanza cautelare, firmata il 20 luglio 2025, rappresenta un importante precedente interpretativo, in quanto contrasta la linea finora seguita da INPS e Ministero dell’Istruzione e del Merito, che negavano la possibilità di ulteriori periodi di astensione retribuita una volta esaurito il biennio, a prescindere dal numero di familiari assistiti.
La vicenda
La docente, titolare in un istituto scolastico della provincia di Catania ma residente in provincia di Messina, aveva presentato istanza per assistere il padre “invalido al 100% e portatore di handicap in situazione di gravità”. In passato, aveva già fruito di oltre 700 giorni di congedo straordinario per assistere la madre, nelle stesse condizioni.
L’amministrazione aveva respinto la richiesta, ritenendo che la normativa imponesse un limite assoluto di due anni “nell’arco della vita lavorativa del dipendente”.
L’interpretazione del Tribunale
Il giudice del lavoro ha accolto il ricorso cautelare, rilevando il fumus boni iuris e interpretando l’art. 42, comma 5-bis, del D.Lgs. 151/2001 nella sua formulazione letterale:
“Il congedo non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell’arco della vita lavorativa.”
Il limite, quindi, non riguarda la carriera complessiva del lavoratore, ma ciascun singolo familiare con disabilità grave da assistere.
L’ordinanza richiama anche la sentenza della Corte di Cassazione n. 11031/2017, che, pur riferita al testo normativo precedente, aveva già affermato il principio secondo cui il limite biennale si riferisce a ciascun soggetto assistito, non al lavoratore.
Il periculum in mora
Sul piano del “periculum in mora”, il Tribunale ha evidenziato il rischio di un danno grave e irreparabile: la docente, senza il congedo, sarebbe stata costretta a rimanere nel comune di servizio per tutta la settimana o ad affrontare lunghi e logoranti viaggi quotidiani, rendendo impossibile un’adeguata assistenza al genitore.
Né il Ministero dell’Istruzione né l’INPS si sono costituiti in giudizio, rimanendo contumaci.
Le dichiarazioni della legale
L’avvocata della docente ha commentato:
“Questa decisione riafferma un’interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina, centrata sul diritto della persona disabile a ricevere assistenza effettiva. È un passo importante per superare letture eccessivamente formalistiche da parte delle amministrazioni. L’auspicio è che questo principio trovi conferma in sede di merito e nella prassi applicativa.”
Il congedo straordinario biennale
Normativa di riferimento:
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Art. 42, comma 5-bis, D.Lgs. 151/2001, come modificato dal D.Lgs. 119/2011.
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Legge 104/1992, art. 3, comma 3.
Chi può richiederlo:
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Il coniuge convivente della persona con handicap grave;
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In assenza o impossibilità del coniuge, i genitori;
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In subordine, figli conviventi, fratelli o sorelle conviventi, parenti o affini entro il terzo grado conviventi.
Durata:
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Massimo due anni per ciascuna persona assistita nell’arco della vita lavorativa.
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Fruibile anche in maniera frazionata.
Retribuzione e contributi:
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Retribuzione corrisposta dal datore di lavoro e anticipata in busta paga, con successivo rimborso da parte dell’INPS.
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Contributi figurativi coperti interamente.
Precedenti giurisprudenziali rilevanti:
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Cass. n. 11031/2017: il limite biennale si applica per ogni persona assistita.
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Trib. Roma, ord. 28.03.2019: riconoscimento del congedo per altro familiare anche dopo fruizione integrale del primo biennio.
Implicazioni pratiche
Se confermata in sede di merito, la decisione del Tribunale di Catania potrebbe diventare un precedente importante per tutti i lavoratori del settore scolastico e della pubblica amministrazione che si trovino ad assistere più familiari in condizione di handicap grave.
Si tratterebbe di un’interpretazione che tutela non solo il diritto del lavoratore a conciliare vita e lavoro, ma soprattutto il diritto della persona disabile a ricevere assistenza effettiva e continuativa.
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