Il nuovo Codice disciplinare per il personale ATA, inserito nel Titolo V del CCNL 2019-21, disciplina le condotte e stabilisce le sanzioni applicabili al personale non docente delle scuole.

Entrato in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione ufficiale, rappresenta oggi il riferimento normativo per tutte le istituzioni scolastiche ed educative. Le misure previste spaziano dal semplice richiamo fino al licenziamento, con criteri di applicazione che mirano a garantire proporzionalità e trasparenza.

criteri di applicazione delle sanzioni

Il cuore del nuovo Codice disciplinare si trova all’articolo 25 del contratto, che stabilisce come le sanzioni debbano essere proporzionate e graduate in base alla gravità della violazione. Non conta soltanto il fatto in sé, ma una serie di elementi che aiutano a determinare la misura più adeguata. Tra questi rientrano l’intenzionalità del comportamento, il grado di negligenza o imprudenza, la rilevanza degli obblighi violati e la responsabilità connessa alla posizione lavorativa del dipendente. Viene inoltre valutato l’eventuale danno causato all’amministrazione, agli utenti o a terzi, insieme alla presenza di circostanze aggravanti o attenuanti, come i precedenti disciplinari o il comportamento generale del lavoratore. Altri fattori specifici riguardano il concorso di più dipendenti nella violazione e, per il personale scolastico ed educativo, il coinvolgimento di minori affidati alla vigilanza. In sintesi, non esiste una sanzione “automatica”: la decisione deve sempre tenere conto del contesto e delle conseguenze.

Le sanzioni più lievi: richiamo e multa

Il primo livello di intervento riguarda i richiami, che possono essere verbali o scritti. Si tratta della misura meno severa e viene applicata per inosservanze di servizio, ad esempio il mancato rispetto di disposizioni interne o delle regole legate al lavoro agile, per comportamenti non rispettosi nei confronti di colleghi, utenti o terzi, oppure per negligenza nello svolgimento delle mansioni quotidiane.

Accanto al richiamo è prevista anche la multa, che può arrivare fino a un massimo di quattro ore di retribuzione. È uno strumento pensato per sanzionare infrazioni di lieve entità che non producono danni significativi, ma che non possono essere lasciate senza conseguenze. Le somme derivanti da queste multe, va ricordato, vengono destinate a finalità sociali a favore dei dipendenti, rientrando nel bilancio dell’amministrazione.

La sospensione dal servizio

Più gravi sono invece le sanzioni di sospensione, che comportano l’allontanamento temporaneo dal servizio e la perdita della retribuzione. La durata può variare sensibilmente, a seconda dei casi. Fino a dieci giorni di sospensione possono essere inflitti in presenza di recidive, comportamenti dannosi o assenze ingiustificate. Nei casi di violazioni più serie, la sospensione può arrivare fino a quindici giorni, mentre situazioni di particolare gravità come occultamento di atti illeciti o comportamenti aggressivi possono giustificare fino a tre mesi di sospensione.

Esiste poi una fascia intermedia, che va da undici giorni a sei mesi, riservata alle infrazioni più compromettenti, come le recidive gravi, le molestie o gli atti di violenza morale. In queste situazioni la sanzione riflette non solo la gravità dell’atto, ma anche la necessità di tutelare l’ambiente di lavoro e l’utenza scolastica.

Il licenziamento: quando la rottura è definitiva

La sanzione più pesante resta il licenziamento, che può avvenire per giusta causa o per giustificato motivo. Si tratta di un provvedimento che segna la fine del rapporto di lavoro e viene applicato quando la fiducia tra amministrazione e dipendente è irrimediabilmente compromessa.

Il licenziamento con preavviso può scattare in presenza di recidive che minano la continuità del servizio, per abusi di autorità o per comportamenti lesivi della dignità altrui. Anche le dichiarazioni false rese durante le procedure di mobilità o una condanna penale definitiva per delitti gravi possono determinare la cessazione del contratto.

Vi sono poi i casi di licenziamento senza preavviso, che riguardano le infrazioni più estreme: commissione di gravi illeciti, condanne penali anche non definitive che comportino l’interdizione dai pubblici uffici, oppure comportamenti dolosi di particolare gravità, anche se non configurano un reato. In queste circostanze l’amministrazione ritiene impossibile mantenere in vita, anche solo provvisoriamente, il rapporto di lavoro.

Cosa cambia per le scuole e per il personale ATA

Con l’entrata in vigore del nuovo Codice disciplinare, le scuole hanno l’obbligo di pubblicarlo sul proprio sito istituzionale, così da renderlo conoscibile a tutti i dipendenti. Per i collaboratori scolastici, gli assistenti tecnici e amministrativi, la conoscenza di queste regole è fondamentale: non solo per evitare sanzioni, ma anche per poter esercitare con consapevolezza i propri diritti di difesa.

Per i dirigenti scolastici e i DSGA, il nuovo sistema comporta la necessità di applicare le sanzioni con criteri di proporzionalità e trasparenza, documentando accuratamente ogni passaggio del procedimento. I sindacati, dal canto loro, hanno il compito di vigilare affinché le norme siano rispettate e di fornire assistenza ai lavoratori che si trovino coinvolti in procedimenti disciplinari.

Il Codice disciplinare non è soltanto un elenco di sanzioni: è anche uno strumento che mira a garantire un equilibrio tra esigenze organizzative delle scuole e tutela dei diritti del personale. In un contesto delicato come quello scolastico, in cui è centrale il rapporto con gli studenti e con le famiglie, il rispetto delle regole non è solo un obbligo contrattuale, ma anche un presupposto essenziale per la credibilità dell’intera comunità educativa.