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Conferma docenti di sostegno 2026/27: requisiti, bollettino zero, domanda POLIS, 150 preferenze, sanzioni e normativa completa.
La conferma del docente di sostegno sarà possibile anche per l’anno scolastico 2026/27, ma non sarà automatica. Serviranno requisiti precisi, la richiesta della famiglia, il via libera della scuola e soprattutto la “nominabilità” nel cosiddetto bollettino zero. Ecco tutto quello che c’è da sapere tra normativa, tempistiche, sanzioni e casi pratici.
Anche per il prossimo anno scolastico sarà possibile, in presenza di specifiche condizioni, confermare il docente di sostegno a tempo determinato nella stessa scuola frequentata dall’alunno con disabilità nel 2025/26. Una misura che il Ministero dell’Istruzione e del Merito ripropone con l’obiettivo dichiarato di rafforzare la continuità didattica, tema da anni al centro del dibattito scolastico e delle richieste delle famiglie.
Ma attenzione: la riconferma non è automatica, non riguarda tutti i supplenti e soprattutto non dipende esclusivamente dalla volontà della famiglia o del dirigente scolastico.
La procedura è infatti molto più tecnica di quanto possa sembrare e coinvolge una serie di passaggi amministrativi, informatici e normativi che culminano nella verifica della cosiddetta “nominabilità”, elemento decisivo per capire se il docente potrà davvero restare nello stesso posto.
La norma: cosa prevede il Decreto Scuola 2025
La procedura di conferma trova fondamento nel Decreto Scuola n. 127/2025, che ha esteso il meccanismo già sperimentato negli anni precedenti, inserendolo all’interno del sistema delle supplenze con l’obiettivo di limitare il continuo turn over sul sostegno.
Sul piano operativo, il riferimento principale è rappresentato dall’articolo 13 dell’Ordinanza Ministeriale n. 27 del 16 febbraio 2026, che disciplina il conferimento delle supplenze per il biennio GPS 2026/2028.
La logica del sistema è chiara: consentire, in presenza di determinate condizioni, allo stesso docente di proseguire il lavoro educativo iniziato con l’alunno, evitando continui cambi di insegnante che spesso compromettono il percorso di inclusione.
La conferma, tuttavia, potrà avvenire solo dopo la conclusione delle operazioni sul personale di ruolo, quindi:
- mobilità;
- utilizzazioni e assegnazioni provvisorie;
- immissioni in ruolo;
- nomine finalizzate al ruolo.
Solo sui posti residui sarà possibile verificare l’eventuale conferma.
Chi può ottenere la conferma del sostegno nel 2026/27
Uno degli aspetti più delicati riguarda i requisiti.
La conferma interessa esclusivamente i docenti che nel 2025/26 hanno svolto una supplenza su posto di sostegno al 30 giugno o al 31 agosto, anche su spezzone orario.
Questo significa che il diritto potenziale alla procedura riguarda:
- supplenze annuali al 31 agosto;
- supplenze fino al termine delle attività didattiche al 30 giugno;
- incarichi su spezzone, purché conferiti fino al 30 giugno o al 31 agosto.
Restano invece esclusi:
- supplenze brevi e saltuarie;
- contratti fino al termine delle lezioni;
- supplenze fino agli scrutini;
- incarichi temporanei.
In sostanza, non basta aver lavorato sul sostegno: conta la tipologia giuridica del contratto.
Docenti specializzati: conferma possibile anche da interpello
Per i docenti specializzati sul sostegno, la disciplina è molto ampia.
Possono essere confermati indipendentemente dal canale di reclutamento utilizzato nell’anno precedente.
Sono quindi ammessi incarichi ottenuti tramite:
- GaE;
- GPS sostegno;
- interpello;
- altre procedure provinciali.
Per i docenti in possesso del titolo di specializzazione, dunque, non conta da quale graduatoria è arrivata la nomina.
Conta solo aver lavorato con contratto valido ai fini della conferma.
Docenti non specializzati: regole molto più rigide
Situazione decisamente diversa per i docenti privi del titolo di specializzazione sul sostegno.
In questo caso, la conferma è ammessa soltanto per:
- docenti in GPS seconda fascia sostegno;
- docenti individuati tramite GPS incrociata provinciale.
Restano invece esclusi:
- docenti nominati da graduatorie di istituto;
- docenti nominati tramite interpello;
- supplenze conferite direttamente dalle scuole fuori dalla procedura provinciale.
Questo passaggio è fondamentale e potrebbe creare molte esclusioni.
Un docente non specializzato che abbia lavorato tutto l’anno scolastico ma sia stato nominato tramite interpello o graduatoria di istituto non potrà essere confermato, anche se la famiglia chiede la continuità.
Le tre condizioni obbligatorie: senza queste la conferma non parte
La procedura non si attiva automaticamente.
Per avviare l’iter devono verificarsi tre condizioni obbligatorie.
1. La richiesta della famiglia
La famiglia dell’alunno deve presentare richiesta di continuità educativa e didattica entro il 31 maggio 2026.
Questo è il primo passaggio indispensabile.
Senza richiesta della famiglia, la procedura non può nemmeno iniziare.
2. Il giudizio positivo del dirigente scolastico
Il dirigente scolastico, sentito il GLO (Gruppo di Lavoro Operativo per l’Inclusione), deve esprimere una valutazione positiva sull’esperienza didattica svolta dal docente.
La verifica deve avvenire entro il 15 giugno 2026.
Non si tratta di un automatismo: la scuola valuta l’effettiva utilità della continuità nel percorso educativo dell’alunno.
3. La disponibilità del docente
Anche il docente deve dichiarare formalmente la propria disponibilità alla conferma.
La manifestazione di interesse deve arrivare entro il 15 giugno.
Se manca uno solo di questi tre elementi, la procedura si interrompe.
Il passaggio invisibile ma decisivo: il “bollettino zero”
È qui che si gioca davvero la partita.
Anche quando famiglia, scuola e docente sono tutti favorevoli alla continuità, la conferma non è ancora garantita.
Serve infatti il superamento del controllo tecnico chiamato “bollettino zero”.
Si tratta di una simulazione effettuata dall’Ufficio scolastico territoriale prima delle nomine ufficiali.
L’obiettivo è verificare se quel docente, partecipando regolarmente alla procedura informatizzata delle supplenze, sarebbe risultato destinatario di una nomina nel primo turno.
È quello che viene definito requisito della nominabilità.
Quando il docente è “nominabile”
La nominabilità dipende da diversi fattori:
- posizione in graduatoria;
- punteggio;
- preferenze territoriali espresse;
- tipologia di posto richiesta;
- disponibilità residue dopo ruoli e assunzioni.
Se il docente risulta assegnatario di una supplenza nella simulazione, allora potrà essere confermato.
Se invece non emerge alcuna assegnazione, la conferma salta.
Ed è proprio questo il punto più critico dell’intera procedura.
Le 150 preferenze possono decidere tutto
Molti docenti commetteranno probabilmente l’errore di compilare le 150 preferenze pensando solo alla sede ideale.
In realtà, chi punta alla conferma dovrà ragionare in modo molto strategico.
Se si indicano poche scuole o preferenze troppo restrittive, il rischio concreto è non risultare nominabili nel bollettino zero.
Conseguenza: niente conferma.
Al contrario, indicare troppe sedi amplia le possibilità di nomina ma può portare ad assegnazioni meno gradite.
Esempio pratico
Una docente di sostegno di Napoli vuole restare nella scuola attuale ma inserisce solo poche sedi molto richieste del centro città.
Nel bollettino zero il sistema verifica che, con quelle preferenze, non avrebbe ottenuto alcuna supplenza.
Risultato: non nominabile, niente conferma.
Un altro docente che inserisce preferenze territoriali più ampie potrebbe invece risultare nominabile e mantenere il diritto alla continuità.
La scelta definitiva avviene su POLIS: attenzione perché è irrevocabile
La volontà definitiva del docente si esprime tramite istanza online su POLIS – Istanze Online.
Qui arriva uno dei passaggi più delicati.
Se il docente accetta la conferma
Chi accetta:
- ottiene la conferma;
- esce automaticamente da tutte le altre supplenze.
In pratica rinuncia alla partecipazione ordinaria delle nomine GPS.
Se il docente rifiuta
Chi rifiuta:
- perde la continuità;
- partecipa normalmente alle supplenze provinciali.
E se non si compila l’istanza?
Attenzione a un dettaglio spesso sottovalutato:
la mancata compilazione dell’istanza comporta l’esclusione sia dalla conferma sia dalle supplenze.
Un errore che potrebbe costare l’intero anno scolastico.
Le sanzioni: l’OM 27/2026 prevede conseguenze molto pesanti
La procedura si intreccia con il sistema sanzionatorio dell’OM n. 27/2026, oggi molto più rigido rispetto al passato.
Rinuncia dopo l’accettazione
Se il docente accetta la conferma ma poi rinuncia:
- viene escluso dalle supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche per quell’anno scolastico.
Mancata presa di servizio
La mancata assunzione in servizio senza giustificato motivo determina ulteriori penalizzazioni.
Abbandono dell’incarico
È la sanzione più grave.
Chi abbandona il servizio viene escluso da qualsiasi supplenza per tutta la durata di vigenza delle graduatorie GPS, con effetti pesantissimi sul piano lavorativo.
UIL Scuola: bene la continuità, ma servono regole più chiare
Sul tema non sono mancate osservazioni critiche da parte delle organizzazioni sindacali.
La UIL Scuola Rua, pur condividendo il principio della continuità didattica per gli alunni con disabilità, ha evidenziato alcune criticità operative.
Tra queste:
- il rischio di disparità territoriali;
- tempi molto stretti delle procedure;
- eccessiva complessità della verifica di nominabilità;
- dubbi sulle conseguenze per chi sbaglia la compilazione delle preferenze.
Il nodo principale resta sempre lo stesso: garantire stabilità agli alunni senza trasformare la procedura in un percorso troppo incerto per i precari del sostegno.
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