Posted in

Sciopero illegittimo, docente licenziato e fuori dalle GPS: la Cassazione conferma tutto

Otto giorni di assenza, nonostante l’avvertimento della dirigente, costano il posto a un docente precario. Per la Cassazione l’esclusione dalle graduatorie non è una seconda sanzione disciplinare ma una condizione ostativa all’accesso. E la stessa regola è ancora presente nelle GPS 2026/28

Otto giornate di assenza dal lavoro nell’autunno del 2021, l’adesione a una protesta sindacale che la Commissione di Garanzia aveva ritenuto non riconducibile al diritto di sciopero previsto dall’articolo 40 della Costituzione e, alla fine, il licenziamento per giusta causa. Con una conseguenza ancora più pesante: l’esclusione dalle graduatorie per le supplenze.

È la vicenda esaminata dalla Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 22927 dell’8 luglio 2026, ha respinto il ricorso di un docente di sostegno a tempo determinato.

Lo sciopero e l’avvertimento della dirigente

Il docente aveva aderito alle astensioni proclamate dalla FISI nei giorni 10, 11, 12 e 15 novembre 2021 e poi il 25, 26, 29 e 30 novembre.

L’11 novembre la dirigente scolastica gli aveva comunicato che l’astensione era stata ritenuta illegittima dalla Commissione di Garanzia, avvertendolo delle possibili conseguenze. Nonostante ciò, il docente aveva continuato ad assentarsi.

La Commissione, con delibera n. 21/256 del 4 novembre 2021, aveva contestato la modalità della protesta: tre astensioni successive, estese per circa un mese, con possibilità per i lavoratori di scegliere liberamente le giornate di adesione. Una formula che, secondo l’Autorità, snaturava il carattere collettivo dello sciopero.

Perché il licenziamento è stato ritenuto legittimo

La Cassazione distingue questa vicenda dalle normali violazioni delle regole sugli scioperi nei servizi pubblici essenziali. L’astensione era stata considerata non semplicemente irregolare, ma non riconducibile alla stessa nozione costituzionale di sciopero.

Per questo, secondo i giudici, non operava il limite previsto dall’articolo 4 della legge n. 146/1990 contro le sanzioni estintive del rapporto.

Determinante è stata inoltre la reiterazione delle assenze dopo l’espresso avvertimento della dirigente. La Corte ha quindi ritenuto proporzionato il licenziamento per giusta causa.

Green Pass e altri addebiti

Tra le contestazioni figuravano anche l’ingresso a scuola con modalità ritenute elusive dei controlli sul Green Pass e una dichiarazione sulla residenza giudicata non veritiera in una richiesta di congedo straordinario.

Sul Green Pass, la Cassazione ha respinto la tesi secondo cui il docente dovesse considerarsi automaticamente sospeso dal rapporto: l’assenza doveva essere verificata giorno per giorno e non risultava una formale comunicazione di essere privo della certificazione.

Gli altri addebiti non sono risultati decisivi: per la Corte bastavano le reiterate assenze ingiustificate a sostenere il licenziamento.

Il punto centrale: il licenziamento chiude anche le porte delle GPS

Dopo il licenziamento, il docente era stato escluso dalla seconda fascia GPS e dalla terza fascia delle graduatorie di istituto. La difesa sosteneva che si trattasse di una seconda sanzione disciplinare.

La Cassazione ha escluso questa ricostruzione. L’esclusione deriva dai requisiti di accesso stabiliti dall’ordinanza ministeriale sulle GPS: chi è stato licenziato da una Pubblica Amministrazione per giusta causa, giustificato motivo soggettivo o per ragioni disciplinari non può partecipare alle graduatorie.

Non si tratta quindi di una nuova sanzione, ma di una condizione ostativa all’accesso al sistema delle supplenze.

La regola vale ancora nelle GPS 2026/28

Il principio è ancora attuale. L’O.M. n. 27 del 16 febbraio 2026, che disciplina le GPS per il biennio 2026/27 e 2027/28, continua a escludere coloro che siano stati licenziati da una Pubblica Amministrazione per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, oppure abbiano subito un licenziamento disciplinare o la destituzione.

La sentenza chiarisce però un punto delicato: non ogni sciopero irregolare può portare automaticamente al licenziamento. In questo caso hanno pesato la natura dell’astensione, la reiterazione e soprattutto la prosecuzione delle assenze dopo l’avvertimento formale della dirigente.

Le immagini presenti su questo sito sono tutte libere da copyright o generate con tecnologia AI

Segui il nostro canale

👉WHATSAPP

Segui la nostra pagina 

👉FACEBOOK

Segui il nostro Canale 

👉TIKTOK

Segui il nostro Canale 

👉 YOUTUBE

Segui il nostro Canale

👉 TELEGRAM

Per inviare notizie, comunicati, lettere aperte, video, segnalazioni varie e proposte di collaborazione scrivi a: redazione@infoscuola24.it

Lascia un commento