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Permessi Legge 104 e part-time verticale: quando spettano tutti e tre i giorni nella scuola

Cassazione, INPS e ARAN chiariscono il principio: se la prestazione supera il 50% dell’orario ordinario, i tre giorni mensili non devono essere ridotti. Diverso il caso del part-time pari o inferiore al 50%.

I permessi previsti dall’art. 33 della Legge 104/1992 non sono un semplice beneficio contrattuale, ma uno strumento di tutela della persona con disabilità e del lavoratore che presta assistenza. La loro finalità è collegata alla protezione della salute psico-fisica e alla garanzia dei diritti fondamentali della persona, in coerenza con gli articoli 2 e 32 della Costituzione, che riconoscono i diritti inviolabili dell’uomo e tutelano la salute come diritto fondamentale dell’individuo.

Proprio partendo da questa impostazione, la Corte di Cassazione è intervenuta sul tema dei permessi Legge 104 in caso di rapporto di lavoro part-time verticale. Con le sentenze n. 22925/2017 e n. 4069/2018, la Suprema Corte ha affermato che i tre giorni mensili di permesso non devono essere automaticamente ridotti solo perché il lavoratore presta servizio a tempo parziale. Secondo la Cassazione, quando il part-time verticale comporta una prestazione lavorativa articolata su un numero di giornate superiore al 50% rispetto all’orario ordinario, il diritto ai tre giorni mensili deve essere riconosciuto integralmente.

Il principio è stato recepito anche dall’INPS. Con la circolare n. 45 del 19 marzo 2021, l’Istituto ha rivisto le precedenti indicazioni sul riproporzionamento dei permessi Legge 104 per i rapporti di lavoro part-time verticale o misto, chiarendo che, se l’attività lavorativa supera il 50% del tempo pieno previsto dal contratto collettivo, i tre giorni mensili non devono subire decurtazioni. Restano invece valide le regole sul riproporzionamento per il part-time orizzontale, verticale o misto fino al 50%, secondo le modalità già indicate dall’INPS.

L’applicazione al personale della scuola

Il principio interessa direttamente anche docenti e personale ATA. Non si tratta, infatti, di una questione limitata al settore privato: il tema riguarda il corretto bilanciamento tra organizzazione del lavoro e tutela effettiva della persona con disabilità.

Per il comparto scuola, un riferimento importante è l’orientamento ARAN CIRS84 del 15 giugno 2021, relativo proprio a un docente in part-time verticale per 9 ore su 18. L’ARAN, richiamando la giurisprudenza della Cassazione, chiarisce che il discrimine è rappresentato dal superamento del 50% della prestazione ordinaria: se la prestazione è superiore al 50%, i tre giorni di permesso non vanno ridotti; se invece è pari al 50%, il riproporzionamento resta applicabile.

Questo passaggio è fondamentale perché evita interpretazioni automatiche e penalizzanti. Il lavoratore in part-time verticale non deve essere considerato, di per sé, titolare di un diritto ridotto. Occorre verificare concretamente su quante giornate è articolata la prestazione rispetto al modello ordinario della settimana lavorativa.

Settimana corta su 5 giorni: il caso più frequente tra i docenti

Nelle scuole in cui è adottata la settimana corta, il caso più comune è quello del docente in part-time verticale che lavora 3 giorni su 5. In questa ipotesi la prestazione supera il 50% delle giornate ordinarie, perché 3 giorni su 5 corrispondono al 60%.

Di conseguenza, il docente ha diritto alla fruizione integrale dei tre giorni mensili di permesso Legge 104. Non è corretto procedere a una riduzione proporzionale, perché si rientra nella soglia indicata dalla Cassazione, dall’INPS e dall’ARAN: prestazione superiore al 50%.

Settimana su 6 giorni: quando scatta il riproporzionamento

Diverso è il caso del lavoratore che presta servizio 3 giorni su 6. In questo caso la prestazione è pari al 50% delle giornate ordinarie e, secondo l’orientamento ARAN, i tre giorni mensili possono essere riproporzionati.

È una situazione che può riguardare, ad esempio, il personale ATA con part-time verticale a 18 ore distribuite su 3 giorni in una scuola organizzata su 6 giorni settimanali. In tale ipotesi non si supera la soglia del 50%, quindi l’amministrazione può applicare il ridimensionamento proporzionale dei permessi.

Per il personale ATA va ricordato anche che il CCNL Istruzione e Ricerca 2019/2021 disciplina espressamente i permessi di cui all’art. 33, comma 3, della Legge 104, prevedendo tre giorni mensili, utili ai fini delle ferie e della tredicesima, fruibili anche a ore nel limite massimo di 18 ore mensili. Il contratto prevede inoltre, di norma, una programmazione mensile per garantire la funzionalità del servizio.

La regola pratica

La sintesi operativa è questa:

  • part-time orizzontale: i tre giorni mensili spettano per intero;
  • part-time verticale o misto superiore al 50%: i tre giorni mensili spettano per intero;
  • part-time verticale o misto pari o inferiore al 50%: i permessi possono essere riproporzionati;
  • docente in settimana corta 3 giorni su 5: spettano tutti e tre i giorni;
  • ATA o docente su 3 giorni in settimana lavorativa di 6 giorni: siamo al 50%, quindi può operare il riproporzionamento.

La ratio della disciplina è chiara: i permessi Legge 104 non servono a compensare una minore prestazione lavorativa, ma a garantire assistenza, cura e tutela effettiva della persona con disabilità. Per questo, quando la prestazione lavorativa è comunque significativa e superiore alla metà dell’orario ordinario, la riduzione automatica dei tre giorni non è coerente con la funzione dell’istituto.

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