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Ricostruzione carriera scuola, a Rimini vittoria UIL: riconosciuto integralmente il servizio pre-ruolo

Il Tribunale del Lavoro accoglie il ricorso di un iscritto contro il decreto del MIM: riconosciuta l’intera anzianità maturata prima del ruolo, con effetti giuridici, economici e stipendiali

Importante pronuncia del Tribunale del Lavoro di Rimini sul riconoscimento del servizio pre-ruolo del personale scolastico. Il giudice ha accolto il ricorso promosso a tutela di un iscritto UIL Scuola, contestando il decreto di ricostruzione di carriera adottato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Al centro della controversia, il mancato riconoscimento integrale dell’anzianità maturata durante gli anni di precariato, con conseguenze sulla progressione economica e sugli scatti stipendiali.

Secondo quanto comunicato dalla UIL Scuola di Rimini, il Tribunale ha riconosciuto al lavoratore l’integrale ricostruzione della carriera, considerando utile ai fini giuridici ed economici tutto il servizio svolto prima dell’assunzione a tempo indeterminato.

La decisione comporta anche il ricalcolo della progressione stipendiale, con applicazione degli scatti spettanti, e la condanna del Ministero al pagamento delle differenze retributive arretrate maturate e non percepite.

L’azione giudiziaria è stata coordinata dall’Ufficio Legale Nazionale UIL Scuola con gli avvocati Domenico Naso e Cinzia Ganzerli.

«Ancora troppi lavoratori della scuola subiscono una penalizzazione economica derivante da decreti di ricostruzione che non valorizzano pienamente gli anni di servizio svolti da precari», sottolinea la segreteria provinciale UIL Scuola Rimini, evidenziando come la pronuncia rappresenti un risultato concreto dell’azione di tutela sindacale.

La sentenza assume particolare interesse per docenti e personale ATA che si trovano in situazioni analoghe. Resta comunque necessario verificare caso per caso il decreto di ricostruzione di carriera e il servizio effettivamente riconosciuto: la pronuncia del Tribunale di Rimini riguarda infatti la specifica controversia esaminata e non produce automaticamente effetti generalizzati sugli altri lavoratori.

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