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Sospensione attività didattica e ferie: quando l’obbligo è illegittimo

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Alcuni dirigenti chiedono ferie obbligatorie a Carnevale e Pasqua. Ecco perché la sospensione delle lezioni non equivale a ferie per i docenti.


Il preambolo: cosa sta accadendo in molte scuole

In questi giorni numerosi docenti, soprattutto a tempo determinato, stanno ricevendo comunicazioni formali da parte di alcuni dirigenti scolastici con cui si chiede – talvolta in modo perentorio – di presentare domanda di ferie durante la sospensione delle attività didattiche di Carnevale o Pasqua.

In alcuni casi la comunicazione è protocollata e formulata come obbligo generalizzato.

È necessario dirlo con chiarezza: la sospensione delle lezioni non coincide automaticamente con ferie. Imporre la presentazione della domanda di ferie in modo indiscriminato, senza programmazione individuale e senza richiesta del lavoratore, contrasta con la disciplina contrattuale.

Particolarmente delicata è la posizione dei docenti a tempo determinato. In diversi casi questa prassi produce un effetto concreto: ridurre il numero di giorni di ferie residui entro la scadenza del contratto, evitando così eventuali situazioni di mancata fruizione che potrebbero incidere sul diritto alla monetizzazione nei casi consentiti dalla legge.

ERGO: non si è obbligati a prendere ferie durante la sospensione dell’attività didattica

Il quadro normativo: cosa dice il CCNL

Il riferimento è l’Art. 13 del CCNL 29.11.2007, richiamato e confermato dal CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021.

La norma stabilisce che:

i docenti hanno diritto a 30 giorni di ferie annue (32 dopo tre anni); le ferie “sono fruite durante i periodi di sospensione delle attività didattiche”.

Questa formulazione individua il periodo ordinario di fruizione, ma non dispone ferie automatiche o d’ufficio nei giorni di sospensione delle lezioni.

Durante tali periodi il docente:

  • non svolge attività didattica frontale;
  • resta in servizio giuridico;
  • può essere convocato per attività funzionali all’insegnamento (art. 44 CCNL 2019-2021).

L’orientamento ARAN: chiarimento esplicito

L’ARAN, nell’Orientamento applicativo RAL_1846 (Comparto Scuola), ha precisato:

“La sospensione delle attività didattiche non può essere considerata automaticamente periodo di ferie. Le ferie devono essere richieste dal dipendente e autorizzate dal dirigente scolastico, nel rispetto delle esigenze di servizio”.

Il principio è inequivocabile: le ferie non si presumono, ma si richiedono e si autorizzano.

Una comunicazione che imponga in modo generalizzato la richiesta di ferie durante la sospensione delle lezioni si pone in contrasto con questo orientamento applicativo.

Se non chiedo ferie durante la sospensione didattica?

Il docente non è obbligato a presentare domanda.

Il fondamento giuridico è duplice:

Art. 13 CCNL 2007: non prevede ferie d’ufficio automatiche.

Art. 36 Costituzione: le ferie sono diritto irrinunciabile e devono essere effettive.

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza n. 3021/2018, ha affermato che:

“Il diritto alle ferie annuali retribuite costituisce un diritto fondamentale e non può ritenersi automaticamente soddisfatto in assenza di effettiva fruizione”.

Con la sentenza n. 15652/2019 la stessa Corte ha chiarito che il lavoratore non perde il diritto alle ferie se non è stato messo concretamente in condizione di esercitarlo.

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, nelle cause C-619/16 e C-684/16, ha stabilito che il diritto alle ferie non godute può decadere solo se il datore di lavoro dimostra di aver informato il lavoratore e di averlo posto in condizione effettiva di fruirne.

Tradotto nella realtà scolastica: la semplice sospensione delle lezioni non equivale a ferie godute.

Monetizzazione e docenti a tempo determinato

L’art. 5, comma 8, del D.L. 95/2012, convertito nella Legge 135/2012, limita la monetizzazione delle ferie nel pubblico impiego.

Tuttavia, in caso di cessazione del rapporto e impossibilità oggettiva di fruizione non imputabile al lavoratore, il diritto alla monetizzazione permane.

Forzare la fruizione delle ferie durante la sospensione didattica, soprattutto per i contratti a termine, incide sulla gestione delle ferie residue e può alterare la corretta applicazione della norma.

Il personale ATA: quadro differente

Per il personale ATA il discorso cambia.

Il CCNL stabilisce che gli ATA sono in servizio 36 ore settimanali anche durante la sospensione delle lezioni, salvo chiusura deliberata dal Consiglio di Istituto.

In tali giorni la scuola resta operativa per garantire:

  • segreteria;
  • gestione amministrativa e contabile; supporto tecnico;
  • servizi ausiliari.

Per questo motivo il dirigente in collaborazione con il Dsga può organizzare la fruizione delle ferie residue, nel rispetto della contrattazione di istituto.

Un principio da ribadire

Per i docenti:

  • sospensione delle lezioni ≠ ferie automatiche;
  • nessun obbligo generalizzato di presentare domanda;
  • eventuali imposizioni possono configurare violazione contrattuale.

Per gli ATA:

  • i giorni di sospensione sono ordinariamente lavorativi;
  • la fruizione delle ferie può essere programmata.

Conoscere la norma significa evitare forzature e garantire un equilibrio corretto tra organizzazione del servizio e tutela dei diritti.


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