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Inidoneità alla mansione nella scuola: docenti e ATA rischiano il licenziamento? Ecco cosa prevede la legge

Inidoneità alla mansione nella scuola - infoscuola24.it

Un giudizio di inidoneità non comporta automaticamente la perdita del posto. Dalle limitazioni del medico competente alla ricollocazione, fino ai casi più gravi di inidoneità permanente: cosa deve fare la scuola e quali tutele hanno i lavoratori

Il giudizio di inidoneità alla mansione non determina automaticamente la cessazione del rapporto di lavoro. Anche nella scuola l’amministrazione deve rispettare il giudizio sanitario e verificare prima se il dipendente possa continuare a lavorare con prescrizioni, limitazioni o attraverso attività compatibili. È il principio previsto dall’art. 42 del D.Lgs. 81/2008: ove possibile, il lavoratore inidoneo alla mansione specifica deve essere destinato a mansioni equivalenti o, in mancanza, inferiori, conservando il trattamento delle mansioni di provenienza.

Chi può dichiarare l’inidoneità

Nella scuola occorre distinguere due situazioni. Il medico competente, nell’ambito della sorveglianza sanitaria, valuta l’idoneità alla specifica mansione rispetto ai rischi lavorativi. Il Ministero della Salute conferma che la sorveglianza sanitaria è finalizzata proprio a verificare l’idoneità del lavoratore alla mansione specifica.

Diversa è la permanente inidoneità psicofisica al servizio o al profilo professionale, regolata nel pubblico impiego anche dal D.P.R. 171/2011.

Il dirigente scolastico, quindi, non può autonomamente dichiarare un docente o un ATA inidoneo per motivi di salute.

Quali giudizi può esprimere il medico competente

Il giudizio può essere di idoneità; idoneità parziale, temporanea o permanente con prescrizioni o limitazioni; inidoneità temporanea; inidoneità permanente alla mansione specifica.

Il giudizio deve essere comunicato per iscritto al lavoratore e al datore di lavoro. Contro di esso è possibile presentare ricorso entro 30 giorni all’organo di vigilanza territorialmente competente, che può confermarlo, modificarlo o revocarlo.

Cosa deve fare la scuola: esempi per il personale ATA

La prima regola è semplice: le prescrizioni del medico devono essere rispettate.

Un collaboratore scolastico dichiarato idoneo con limitazione alla movimentazione dei carichi, ad esempio, non può essere obbligato a svolgere sistematicamente attività incompatibili con quel giudizio. La scuola dovrà verificare se sia possibile organizzare diversamente il servizio e assegnargli compiti compatibili.

Analogo discorso per un assistente tecnico che non possa essere esposto a un determinato rischio presente in laboratorio: non significa automaticamente che debba lasciare il lavoro, ma che l’attività deve essere organizzata rispettando le limitazioni sanitarie.

E se ad essere inidoneo è un docente?

Per i docenti esiste una disciplina particolare. Il personale dichiarato permanentemente inidoneo alla funzione docente per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, non coincide con chi è incapace di svolgere qualsiasi lavoro.

La normativa scolastica ha previsto specifiche procedure che possono comportare, su istanza dell’interessato e alle condizioni stabilite dalla legge, anche il transito nei profili di assistente amministrativo o assistente tecnico. Le disposizioni applicative del Ministero richiamano espressamente tale possibilità per i docenti permanentemente inidonei alla funzione ma idonei ad altri compiti.

Inidoneità relativa e assoluta: attenzione alla differenza

È uno degli aspetti più importanti.

Se l’inidoneità permanente riguarda soltanto le mansioni del proprio profilo, il D.P.R. 171/2011 prevede che l’amministrazione debba porre in atto ogni tentativo di recupero al servizio, valutando mansioni equivalenti o altro profilo compatibile, l’esito dell’accertamento sanitario, i titoli posseduti ed eventualmente un percorso di riqualificazione.

Molto diversa è l’inidoneità permanente assoluta. L’art. 55-octies del D.Lgs. 165/2001 prevede che, quando venga accertata la permanente inidoneità psicofisica al servizio, l’amministrazione possa arrivare alla risoluzione del rapporto secondo le procedure previste dalla legge.

Inidoneità non significa automaticamente malattia

Essere inidonei a una determinata mansione non significa necessariamente essere impossibilitati a lavorare.

Il collaboratore scolastico che non può sollevare pesi, ad esempio, potrebbe essere perfettamente in grado di svolgere altre attività. Allo stesso modo, il docente inidoneo alla funzione di insegnamento può essere giudicato idoneo ad altri compiti.

Per questo inidoneità e assenza per malattia sono istituti differenti.

Quando può cessare il rapporto di lavoro

La cessazione non può essere la prima conseguenza di una semplice inidoneità relativa. Prima devono essere esaminate concretamente le possibilità di utilizzazione compatibile.

Diverso è il caso dell’inidoneità permanente assoluta, nel quale possono ricorrere i presupposti per la cessazione dal servizio e, quando sussistono i requisiti, per le specifiche prestazioni pensionistiche di inabilità previste per i dipendenti pubblici.

La regola da ricordare

Per docenti e ATA il percorso è quindi questo:

accertamento sanitario → rispetto delle prescrizioni → adattamento della mansione → ricerca di attività compatibili → eventuali procedure di ricollocazione → solo come ultima ipotesi cessazione del rapporto.

Il principio di fondo resta quello da cui parte anche la disciplina generale: l’inidoneità alla mansione non equivale automaticamente a licenziamento. La risoluzione del rapporto è l’esito finale delle situazioni più gravi, non il punto di partenza.

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