🔵 Vai al gruppo Telegram dedicato – Clicca Qui 👈
All’incontro del 9 settembre 2026 presso l’ARAN, la UIL Scuola ha presentato le sue proposte: recupero ore, orario frazionato, diritti dei precari e part-time.
Perché la parte normativa del CCNL ha bisogno di una revisione
Il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro non riguarda soltanto la parte economica, cioè gli aumenti stipendiali che catturano inevitabilmente l’attenzione dell’opinione pubblica e dei media generalisti.
C’è un’altra faccia del contratto, altrettanto importante e spesso più decisiva nella vita quotidiana di chi lavora nelle scuole, che è la parte normativa: l’insieme di regole che disciplinano l’orario di lavoro, le assenze, i riposi, i diritti dei precari, le modalità di svolgimento del servizio e molto altro ancora.
È proprio su questo versante che si è concentrato l’incontro del 9 settembre 2026 presso la sede dell’ARAN, che rappresenta la controparte pubblica nelle trattative contrattuali. Il tavolo tecnico dedicato al personale ATA — il personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario che costituisce l’ossatura organizzativa di ogni istituto scolastico italiano — ha esaminato in particolare gli articoli da 51 a 61 del CCNL 2006/2009 e gli articoli da 61 a 70 del CCNL 2019/2021, due blocchi normativi che regolano i principali istituti del rapporto di lavoro.
La UIL Scuola, presente al tavolo con Paolo Pizzo e Gianni Verga, ha posto con forza un problema che chiunque lavori in una scuola conosce bene: le norme contrattuali attuali, stratificate nel corso di decenni e frutto di diverse stagioni di contrattazione, presentano criticità applicative diffuse, generano interpretazioni difformi da istituto a istituto e lasciano zone grigie che finiscono per penalizzare i lavoratori, soprattutto quelli più vulnerabili come i precari e il personale a tempo parziale.
L’obiettivo dichiarato del sindacato è chiaro: il rinnovo deve essere l’occasione per fare pulizia, rafforzare le tutele e consegnare alle scuole regole certe e uniformi.
Orario di lavoro e riposi compensativi: il cuore della trattativa
Il tema dell’orario di lavoro rappresenta probabilmente il capitolo più delicato e sentito dell’intero confronto. Il CCNL vigente prevede già diverse forme di articolazione dell’orario — orario flessibile, plurisettimanale e turnazioni — che vengono definite nell’ambito del piano delle attività predisposto dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA) e formalmente adottato dal dirigente scolastico.
Sulla carta, il sistema funziona. Nella pratica, le cose sono spesso molto più complicate.
La prima richiesta della UIL Scuola riguarda la prevedibilità dell’orario individuale. Troppo spesso, infatti, i turni e gli orari già programmati vengono modificati con scarso preavviso, creando disagi organizzativi significativi per i lavoratori che devono conciliare il servizio con gli impegni familiari e personali.
La proposta è semplice e di buon senso: le variazioni devono essere comunicate con congruo anticipo e devono essere motivate da effettive esigenze organizzative, fatte salve naturalmente le situazioni imprevedibili e urgenti che possono presentarsi in qualsiasi ambiente di lavoro.
Non si tratta di irrigidire l’organizzazione scolastica, ma di garantire un minimo di certezza a chi ogni giorno assicura il funzionamento delle scuole.
Ore eccedenti: il principio è chiaro, l’applicazione no
Il punto più caldo del confronto riguarda le prestazioni eccedenti, cioè le ore di lavoro che il personale ATA presta oltre l’orario ordinario e che vengono regolarmente autorizzate dal dirigente scolastico.
Il principio di fondo è inequivocabile e la UIL lo ribadisce con forza: le ore aggiuntive regolarmente autorizzate devono in ogni caso trovare riconoscimento, attraverso il recupero in termini di riposo compensativo oppure, quando il recupero non è possibile per esigenze dell’Amministrazione, attraverso la retribuzione economica delle ore prestate.
Il problema nasce quando l’Amministrazione non consente il recupero nei tempi previsti dal contratto. In molte scuole, infatti, le esigenze di servizio — soprattutto in determinati periodi dell’anno come le fasi di iscrizione, gli scrutini o gli esami di Stato — rendono di fatto impossibile concedere i riposi compensativi maturati.
Il risultato è che le ore lavorate in più rischiano di andare semplicemente perdute, senza recupero e senza pagamento.
Una situazione che la UIL giudica inaccettabile.
La proposta concreta del sindacato è di estendere fino a quattro mesi il termine entro il quale il dipendente può fruire dei riposi compensativi maturati, rispetto ai termini più ristretti attualmente previsti.
Inoltre, si chiede di introdurre nel contratto una clausola che preveda l’individuazione di un periodo alternativo per la fruizione dei riposi quando il recupero non sia possibile per motivate esigenze di servizio. In subordine, se nemmeno il periodo alternativo risulta praticabile, le ore devono essere monetizzate. Il messaggio è chiaro: il lavoro prestato va riconosciuto, sempre.
Stop all’orario giornaliero frazionato
Un’ulteriore proposta, che potrebbe sembrare tecnica ma che ha ricadute molto concrete sulla qualità della vita lavorativa, riguarda il divieto di frazionamento dell’orario di servizio giornaliero.
In alcune realtà scolastiche, infatti, capita che l’orario del personale ATA venga spezzato in due o più tronconi nell’arco della stessa giornata, con pause intermedie che di fatto impediscono al lavoratore di organizzare il proprio tempo in modo razionale.
La UIL chiede che il nuovo contratto scriva nero su bianco che questa pratica non è ammissibile, garantendo la continuità della prestazione giornaliera.
Part-time: troppe disparità da sanare
Il capitolo del part-time è un altro fronte su cui la UIL Scuola ha presentato proposte dettagliate.
Attualmente, il personale a tempo parziale è escluso dalle attività aggiuntive aventi carattere continuativo, un vincolo che il sindacato chiede di rivedere.
La proposta è di valutare la possibilità di consentire lo svolgimento di tali attività quando queste risultino compatibili con l’articolazione e la durata della prestazione lavorativa del dipendente.
In altre parole, se un lavoratore part-time ha la disponibilità e la capacità di svolgere un’attività aggiuntiva, non dovrebbe esserci un divieto automatico e generalizzato che glielo impedisce.
Ma la questione più sottile riguarda la distinzione tra due categorie di lavoratoriche il contratto vigente tende a trattare in modo indifferenziato: da un lato il personale di ruolo che ha scelto o ottenuto la trasformazione del rapporto di lavoro in part-time, dall’altro il personale a tempo determinato che è stato assunto direttamente su uno spezzone orario. Si tratta di situazioni oggettivamente diverse — la prima è frutto di una scelta o di un percorso, la seconda è una condizione imposta dalle graduatorie e dalla disponibilità dei posti — e la UIL ritiene che non possano essere automaticamente ricondotte alla medesima disciplina, soprattutto per quanto riguarda l’accesso alle attività e agli incarichi aggiuntivi.
Un ulteriore nodo riguarda il computo delle assenze per il personale in part-time. Malattia, congedi parentali e altri istituti di assenza vengono calcolati in modo non uniforme nelle diverse scuole, a seconda che il part-time sia orizzontale (riduzione dell’orario giornaliero), verticale (lavoro solo in alcuni giorni della settimana) o misto(combinazione delle due formule).
La UIL chiede che il nuovo contratto fornisca indicazioni chiare e univoche su come tali istituti debbano essere computati per ciascuna tipologia di part-time, eliminando le interpretazioni difformi che ancora oggi generano contenziosi e disparità di trattamento.
Infine, sul tema dello svolgimento di una seconda attività lavorativa, il sindacato evidenzia l’opportunità di aggiornare il testo contrattuale coordinandolo espressamente con la normativa vigente in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi, incarichi e conflitto di interessi.
L’obiettivo è chiarire una volta per tutte in quali casi sia necessaria l’autorizzazione preventiva dell’Amministrazione e in quali sia sufficiente una semplice comunicazione, togliendo dall’imbarazzo sia i lavoratori sia i dirigenti scolastici che oggi si trovano a gestire la materia in ordine sparso.
Personale precario: sabato, domenica e completamento dell’orario
Uno dei capitoli più significativi dell’incontro ha riguardato il personale ATA a tempo determinato, una componente che rappresenta una quota molto rilevante della forza lavoro nelle scuole italiane e che spesso si trova a operare in condizioni di maggiore precarietà e incertezza normativa.
L’attuale CCNL stabilisce che, quando il dipendente a tempo determinato completa l’intero orario settimanale ordinario, ha diritto al pagamento della domenica.
La UIL Scuola ritiene però che questa disposizione sia insufficiente e propone di superare la distinzione tra riconoscimento economico e riconoscimento giuridico della giornata.
In concreto, la richiesta è che la domenica, in caso di completamento dell’orario settimanale, sia non soltanto retribuita ma anche computata nell’anzianità di servizio, con tutte le ricadute che questo comporta in termini di progressione e di diritti maturati.
La questione si estende anche al sabato, in particolare nelle istituzioni scolastiche che adottano la cosiddetta settimana corta, cioè l’articolazione dell’orario su cinque giorni lavorativi dal lunedì al venerdì.
In queste scuole, il sabato è formalmente un giorno non lavorativo, ma la UIL sostiene che quando il personale a tempo determinato completa integralmente l’orario settimanale previsto, anche il sabato debba essere riconosciuto ai fini economici e giuridici.
Il ragionamento è lineare: non è accettabile che una diversa organizzazione della settimana lavorativa, decisa dall’istituzione scolastica e non dal lavoratore, determini una penalizzazione economica e di carriera per il personale precario.
Infine, la UIL chiede che il nuovo CCNL recepisca direttamente nel testo contrattuale un principio che finora è stato affermato soltanto attraverso chiarimenti amministrativi e note interpretative: il completamento dell’orario settimanale può essere realizzato anche attraverso rapporti di lavoro presso più istituzioni scolastiche, purché riferiti al profilo della medesima Area. Si tratta di una possibilità già concretamente praticata da molti lavoratori, ma che la UIL vuole veder scritta nel contratto per evitare che la sua applicazione dipenda dalla buona volontà o dalla sensibilità del singolo dirigente scolastico.
Periodo di prova: servono garanzie più solide
Il periodo di prova è un altro istituto che la UIL Scuola ha chiesto di rivedere, alla luce delle criticità emerse con la nuova disciplina introdotta dal CCNL 2019-2021.
Il contratto vigente prevede durate differenziate in relazione all’Area di appartenenza del dipendente e contempla la possibilità che il periodo di prova possa essere rinnovato o prorogato, alla scadenza, per una sola volta.
Il problema, secondo il sindacato, è che questa facoltà rischia di tradursi in una prerogativa sostanzialmente discrezionale dell’Amministrazione, senza che il lavoratore abbia la certezza di quali condizioni e motivazioni possano giustificare una decisione di questo tipo.
La UIL chiede pertanto che il nuovo contratto individui criteri precisi e tassativi per il rinnovo o la proroga, garantendo al dipendente certezza sulla durata complessiva e sulla conclusione del periodo di prova.
Un’attenzione particolare è stata dedicata alla disciplina della malattia durante il periodo di prova.
Il contratto stabilisce che, decorso il periodo massimo di conservazione del posto, il rapporto può essere risolto dall’Amministrazione.
La UIL sottolinea che proprio il carattere non automatico di questa risoluzione rende necessario prevedere garanzie procedurali e criteri chiari, che tengano conto della situazione concreta del lavoratore e delle sue effettive prospettive di ripresa del servizio, evitando decisioni che possano apparire arbitrarie o sproporzionate.
Incarichi a tempo determinato per il personale di ruolo: tutele e opportunità
L’ultimo capitolo del confronto ha riguardato la possibilità per il personale ATA di ruolo di accettare incarichi a tempo determinato in un altro profilo o in un’altra Area professionale.
La disciplina vigente consente questa opportunità per incarichi di durata non inferiore al 30 giugno o al 31 agosto, con il mantenimento della titolarità sul posto di provenienza, seppur senza assegni, per il periodo previsto dal contratto.
La UIL ha evidenziato una criticità molto concreta: cosa succede quando, dopo che il lavoratore ha accettato l’incarico ed è stato collocato in aspettativa senza assegni sul posto di titolarità, emergono errori dell’Amministrazione nella procedura di individuazione, o comunque cause non imputabili al dipendente che impediscono la prosecuzione dell’incarico? In questi casi, il lavoratore rischia di trovarsi in un limbo: ha perso l’incarico a tempo determinato e, contemporaneamente, non può rientrare tempestivamente sul posto di titolarità. La UIL chiede che il contratto preveda espressamente il diritto al rientro nella posizione di provenienza quando la cessazione dell’incarico derivi da cause non imputabili al lavoratore.
Il sindacato ha inoltre ribadito una criticità già sollevata in occasione del CCNL 2019-2021 — contratto che la UIL non ha sottoscritto proprio per queste e altre ragioni —: la scelta di consentire l’accettazione dell’incarico esclusivamente su posto intero, senza riconoscere adeguatamente la possibilità di accettare incarichi su spezzone orario, rappresenta una limitazione ingiustificata e penalizzante. Impedire o limitare questa possibilità significa ridurre le opportunità professionali del personale di ruolo, anche quando lo spezzone risulti pienamente compatibile con le esigenze del lavoratore e con la natura dell’incarico. La richiesta è di superare questo vincolo e di aprire esplicitamente alla possibilità di accettare incarichi a tempo determinato anche su spezzone, garantendo al personale ATA maggiori possibilità di crescita e mobilità professionale.
Prossimi passi
Il tavolo tecnico dedicato al personale ATA proseguirà nelle prossime settimane con l’esame della restante parte normativa del contratto, con particolare riferimento alle disposizioni che riguardano l’ordinamento professionale, un capitolo che tocca da vicino le prospettive di carriera e la valorizzazione delle competenze del personale.
La UIL Scuola ha confermato la propria intenzione di continuare a portare al confronto le proprie proposte, con l’obiettivo dichiarato di superare le criticità ancora presenti, rafforzare le tutele e valorizzare professionalmente tutto il personale ATA, una componente che — vale la pena ricordarlo — assicura ogni giorno il funzionamento concreto delle oltre ottomila istituzioni scolastiche italiane.
Le immagini presenti su sito sono tutte libere da copyright o generate con tecnologia AI
Segui il nostro canale
Segui la nostra pagina
Segui il nostro Canale
Segui il nostro Canale
Segui il nostro Canale
Segui il nostro Canale
👉 TELEGRAM
Per inviare notizie, comunicati, lettere aperte, video, segnalazioni varie e proposte di collaborazione scrivi a:
redazione@infoscuola24.it
