Durante i periodi senza lezioni non esiste un obbligo generalizzato di presenza a scuola: il CCNL consente solo attività programmate, deliberate e riconducibili alla funzione docente
Ogni anno, soprattutto nei periodi che precedono l’inizio delle lezioni o seguono il loro termine, torna una domanda molto concreta: i docenti possono essere obbligati a restare a scuola anche quando non ci sono lezioni? La risposta, alla luce del CCNL Istruzione e Ricerca, è chiara: non esiste un obbligo generalizzato di presenza o permanenza a scuola in assenza di attività formalmente programmate, deliberate e riconducibili agli obblighi contrattuali della funzione docente.
Il riferimento principale resta costituito dagli articoli 43 e 44 del CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021, sottoscritto definitivamente il 18 gennaio 2024 ed entrato in vigore il 19 gennaio 2024. Il successivo CCNL 2022-2024, sottoscritto il 23 dicembre 2025, conferma che, per quanto non espressamente previsto o sostituito, continuano ad applicarsi le disposizioni dei precedenti contratti compatibili con il nuovo testo.
Gli obblighi di lavoro dei docenti: insegnamento e attività funzionali
L’articolo 43 del CCNL distingue gli obblighi di lavoro del personale docente in due grandi ambiti: attività di insegnamento e attività funzionali alla prestazione di insegnamento. Prima dell’inizio delle lezioni, il dirigente scolastico predispone il Piano annuale delle attività, sulla base delle eventuali proposte degli organi collegiali; il Piano viene poi deliberato dal Collegio dei docenti e può essere modificato nel corso dell’anno solo per nuove esigenze, con la medesima procedura. Di tale Piano deve essere data informazione alle organizzazioni sindacali.
Sempre l’articolo 43 definisce l’orario settimanale di insegnamento: 25 ore nella scuola dell’infanzia, 22 ore nella scuola primaria, cui si aggiungono 2 ore di programmazione didattica, e 18 ore nella scuola secondaria di primo e secondo grado. Si tratta però di orario di insegnamento collegato allo svolgimento delle lezioni, non di un obbligo automatico di presenza fisica nei periodi in cui le lezioni sono sospese.
Le attività funzionali: il limite delle 40+40 ore
L’articolo 44 del CCNL disciplina le attività funzionali all’insegnamento, cioè gli impegni inerenti alla funzione docente previsti dagli ordinamenti scolastici. Rientrano in questa categoria programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento, formazione, preparazione dei lavori degli organi collegiali, partecipazione alle riunioni e attuazione delle delibere.
Il contratto distingue poi gli adempimenti individuali obbligatori, come preparazione delle lezioni, correzione degli elaborati e rapporti individuali con le famiglie, dalle attività collegiali. Queste ultime sono suddivise in due blocchi distinti: fino a 40 ore annue per Collegio dei docenti, attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e informazione alle famiglie; fino a 40 ore annue per consigli di classe, interclasse, intersezione e GLO. Scrutini ed esami, invece, restano obblighi di servizio ulteriori e non rientrano nel computo delle 40+40 ore.
È importante non trasformare le 40+40 ore in un unico “contenitore” indistinto da 80 ore. Si tratta di due limiti separati, riferiti a tipologie diverse di attività. Anche la stampa specializzata ha ribadito che i due blocchi non sono intercambiabili e che gli scrutini e gli esami restano fuori dal conteggio.
Cosa accade quando le lezioni sono sospese
Durante i periodi di sospensione delle lezioni — ad esempio prima dell’avvio dell’anno scolastico, dopo il termine delle lezioni, durante pause deliberate dal calendario scolastico o fino al 30 giugno — il docente non deve permanere a scuola secondo il normale orario settimanale di insegnamento, salvo che vi siano attività previste dal Piano annuale o regolarmente deliberate.
In concreto, possono essere richieste attività come collegi dei docenti, dipartimenti, attività di programmazione e verifica, consigli di classe/interclasse/intersezione, GLO, scrutini, esami, adempimenti valutativi e attività formative deliberate nei limiti contrattuali. La collocazione temporale dell’attività prima dell’inizio delle lezioni o dopo il loro termine non la rende automaticamente aggiuntiva rispetto ai limiti contrattuali: se è un Collegio, un dipartimento o un’attività assimilata, rientra nel relativo monte ore; se è un consiglio o un GLO, rientra nell’altro blocco delle 40 ore.
Il principio è stato ribadito anche da approfondimenti specialistici: fuori dalle lezioni, in assenza di attività programmate, il CCNL non prevede un obbligo di presenza a scuola, né la possibilità di imporre ai docenti la firma quotidiana o la permanenza secondo l’orario di cattedra.
Nessun obbligo di lavori materiali o attività estranee alla funzione docente
Un punto va chiarito con fermezza: ai docenti non possono essere imposti compiti che non appartengono alla funzione docente. Non rientrano tra gli obblighi contrattuali attività come riordinare magazzini, spostare armadi, sistemare archivi, svuotare aule, traslocare materiali, pulire locali o svolgere mansioni di carattere materiale estranee all’insegnamento.
Tali attività possono eventualmente essere svolte solo su base volontaria, ma non possono diventare obbligatorie tramite ordine di servizio né attraverso una delibera del Collegio dei docenti. Il Collegio, infatti, può programmare attività didattiche e funzionali all’insegnamento, ma non può ampliare unilateralmente gli obblighi contrattuali né trasformare il docente in personale addetto a mansioni diverse dal proprio profilo professionale.
Formazione: obbligo, limiti e retribuzione
La formazione continua è definita dal CCNL come diritto e dovere del personale scolastico. Tuttavia, per i docenti deve avvenire fuori dall’orario di insegnamento e, quando eccede le ore riconducibili alle attività funzionali previste dall’articolo 44, deve essere remunerata con compensi stabiliti dalla contrattazione integrativa, a carico del fondo per il miglioramento dell’offerta formativa.
Pertanto, anche nei periodi di sospensione delle lezioni, la formazione non può essere utilizzata come strumento per introdurre un generico obbligo di presenza. Deve essere programmata, deliberata, coerente con il PTOF e collocata nel quadro degli obblighi contrattuali o, se ulteriore, svolta su base volontaria o retribuita secondo le regole della contrattazione.
Il docente è in servizio, ma non “a disposizione senza limiti”
Dire che il docente è in servizio fino al termine del contratto o dell’anno scolastico non significa che possa essere trattenuto a scuola senza una specifica attività contrattualmente prevista. Il servizio del docente non coincide con una presenza formale nei locali scolastici, ma con l’esercizio della funzione docente: insegnamento, attività funzionali, scrutini, esami, valutazione, progettazione, collegialità e rapporti educativi.
La regola, dunque, è semplice: durante la sospensione delle lezioni il docente può essere convocato solo per attività previste dal CCNL, inserite nel Piano annuale delle attività o successivamente deliberate con le corrette procedure. Tutto ciò che esula da questo perimetro non può essere imposto come obbligo di servizio.
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