Responsabilità diretta solo per gli atti propri, non per la mera fase esecutiva
Una pronuncia destinata a far discutere nelle scuole e negli uffici amministrativi chiarisce un punto tutt’altro che secondario: il DSGA non può essere chiamato a rispondere in via diretta per ogni omissione che si verifichi nella fase esecutiva degli atti amministrativi e contabili, se quei compiti risultano attribuiti al personale ATA. E non solo. Anche il rimprovero verbale, in quanto sanzione disciplinare, non può essere irrogato senza la previa contestazione degli addebiti.
È questo il principio che emerge dall’ordinanza n. 5531 dell’11 marzo 2026 della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, intervenuta su una vicenda che riguardava un dipendente del Ministero dell’Istruzione e del Merito che, in un determinato anno scolastico, aveva ricoperto con incarico a tempo determinato il ruolo di Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi. In relazione a quell’incarico, il lavoratore era stato destinatario di tre procedimenti disciplinari, tutti conclusi con sanzioni conservative: in due casi sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, nel terzo rimprovero verbale.
I provvedimenti erano stati annullati prima dal Tribunale di Pordenone e poi, in sede di appello, dalla Corte d’Appello di Trieste. Il Ministero ha quindi proposto ricorso in Cassazione, ma la Suprema Corte ha rigettato il ricorso, confermando l’impostazione dei giudici di merito.
Al centro della vicenda vi erano alcune condotte contestate al DSGA: l’omesso invio del verbale di affido per una fornitura scolastica, la mancata richiesta di preventivo per l’acquisto di libretti, la cancellazione di cartelle di lavoro dal computer della scuola e l’omesso inserimento nel sistema informatico degli scrutini di alcune classi e dei risultati d’esame degli alunni delle terze. Secondo l’Amministrazione, si trattava di omissioni pienamente riconducibili alle competenze del DSGA; secondo i giudici, invece, occorre distinguere con precisione tra responsabilità diretta e responsabilità da omessa vigilanza.
Ed è proprio qui che l’ordinanza assume particolare rilievo. La Cassazione, esaminando la declaratoria professionale del DSGA contenuta nella Tabella A del CCNL Scuola 2006-2009 e confrontandola con quella del personale ATA di livello C, afferma un principio molto chiaro: il DSGA ha responsabilità diretta nell’attività di istruzione, predisposizione e formalizzazione degli atti amministrativi e contabili, ma non nella fase esecutiva degli stessi, quando questa è attribuita ad altro personale. In quella fase, precisa la Corte, una responsabilità del DSGA può eventualmente configurarsi solo come omesso controllo o omessa supervisione, cioè a titolo di culpa in vigilando, ma non come responsabilità diretta automatica.
La distinzione non è affatto formale. Significa, in concreto, che non basta richiamare genericamente il ruolo apicale del DSGA per attribuirgli ogni disfunzione dell’apparato amministrativo. Se un adempimento rientra nella fase esecutiva ed è demandato ad altro personale, la contestazione disciplinare deve essere costruita correttamente, verificando se vi sia stata davvero una omissione di vigilanza e non imputando al DSGA, in via diretta, attività che non gli competono immediatamente. Questa è la vera linea tracciata dalla Cassazione.
Non meno importante il secondo passaggio affrontato dalla Corte. Il Ministero contestava anche la decisione con cui i giudici di merito avevano ritenuto nullo il rimprovero verbale, perché non preceduto dalla contestazione degli addebiti. Anche su questo punto la Cassazione è netta: il fatto che il dirigente scolastico sia competente a irrogare le sanzioni di minore gravità, compreso il rimprovero verbale, non significa che possa essere saltato il procedimento disciplinare. La contestazione degli addebiti resta un momento indefettibile, essenziale, e la sua mancanza determina la nullità della sanzione.
La Corte chiarisce infatti che né l’articolo 55-bis del d.lgs. 165/2001 né l’articolo 12 del CCNL Scuola 2016-2018 introducono una deroga procedurale per il rimprovero verbale. Cambia la competenza ad irrogare la sanzione, ma non vengono meno le garanzie del lavoratore, a partire dal diritto a conoscere gli addebiti e a difendersi.
La pronuncia assume dunque un valore che va oltre il singolo contenzioso. Per le scuole rappresenta un richiamo alla corretta individuazione delle responsabilità interne e al rispetto rigoroso delle regole disciplinari. Per i DSGA, invece, conferma un principio di equilibrio: il ruolo comporta certamente autonomia, responsabilità e funzioni di coordinamento, ma non può trasformarsi in una responsabilità indistinta per ogni omissione materiale o esecutiva compiuta negli uffici.
In un momento in cui il lavoro nelle segreterie scolastiche è sempre più gravato da incombenze, carenze di organico e sovrapposizioni operative, la decisione della Cassazione rimette ordine su due fronti essenziali: da una parte delimita con maggiore precisione il perimetro della responsabilità diretta del DSGA; dall’altra ribadisce che anche le sanzioni apparentemente minori non possono mai essere sganciate dalle garanzie fondamentali del procedimento disciplinare.
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