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Sentenza 188/2026 i 3+6 giorni di permessi retribuiti dei docenti durante le lezioni sono un diritto e non dipendono da esigenze organizzative della scuola.
Arriva dalla giurisprudenza un chiarimento destinato a incidere concretamente sulla gestione delle ferie dei docenti. Con la sentenza n. 188/2026, il Giudice del lavoro di Vicenza ha stabilito che i 6 giorni di ferie fruibili durante l’attività didattica per motivi personali o familiari rappresentano un diritto pieno, non comprimibile da esigenze organizzative interne alla scuola.
Il caso: ferie negate e trasformate d’ufficio
La pronuncia nasce dal ricorso di una docente di ruolo alla quale erano stati negati tre giorni di ferie richiesti per esigenze familiari. L’istituzione scolastica aveva motivato il diniego con la necessità di garantire la sostituzione senza costi aggiuntivi, arrivando poi a trasformare l’assenza in congedo parentale.
Una scelta che il Tribunale ha ritenuto illegittima, sia sotto il profilo sostanziale che procedurale.
La distinzione decisiva: ferie ordinarie e ferie per motivi personali
Il giudice ha ricostruito il quadro normativo, richiamando il CCNL Scuola 2019/2021, e distinguendo nettamente tra:
- ferie ordinarie, normalmente fruite nei periodi di sospensione delle attività didattiche e soggette a esigenze di servizio
- ferie per motivi personali o familiari (permessi retribuiti fino a 6 giorni), utilizzabili anche durante le lezioni
È proprio questa seconda tipologia a costituire il cuore della decisione.
Permessi retribuiti e ferie: come si arriva fino a 6 giorni
Sul piano contrattuale, è utile chiarire un aspetto spesso frainteso nella pratica delle scuole. Il CCNL Scuola 2019/2021 (art. 15, comma 2) riconosce ai docenti a tempo indeterminato:
- 3 giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari, fruibili durante l’anno scolastico
A questi si aggiunge una possibilità ulteriore:
- i docenti possono utilizzare fino a 6 giorni di ferie durante le lezioni, proprio per gli stessi motivi personali o familiari
Nella prassi operativa, questi due istituti vengono spesso “letti insieme”: i 3 giorni di permesso retribuito si affiancano ai 6 giorni di ferie, consentendo una tutela più ampia delle esigenze personali.
Il punto centrale, confermato anche dalla recente sentenza, è che per queste giornate:
- non serve la discrezionalità del dirigente
- non è richiesta la compatibilità con esigenze di servizio, come invece accade per le ferie ordinarie
- è sufficiente la richiesta motivata senza entrare nella sfera della privacy, anche con autocertificazione e senza onere di prova
Il principio: niente discrezionalità del dirigente
Dalla sentenza emerge un principio chiaro e di forte impatto operativo:
- il dirigente scolastico non può valutare la richiesta mettendo a confronto esigenze personali del docente e organizzazione della scuola
- non può subordinare la concessione delle ferie alla possibilità di sostituzione o all’assenza di oneri
- il controllo dell’amministrazione si limita alla verifica formale della domanda e della documentazione, anche tramite autocertificazione
Si tratta, quindi, di un diritto soggettivo pieno, non condizionato da valutazioni discrezionali.
Le motivazioni del Tribunale
Nel caso specifico, il diniego è stato ritenuto illegittimo per due ragioni principali:
- mancava la prova di effettivi costi aggiuntivi per la scuola
- il piano organizzativo prevedeva già strumenti di sostituzione interna
Elementi che rendono non sostenibile la posizione dell’amministrazione e rafforzano il diritto alla fruizione delle ferie richieste.
Impatto nelle scuole: cosa cambia davvero
La pronuncia offre un’indicazione operativa chiara per tutte le istituzioni scolastiche:
- le ferie per motivi personali (permessi retribuiti fino a 6 giorni) non possono essere limitate da prassi interne
- i dirigenti devono attenersi al dettato contrattuale senza introdurre vincoli non previsti
- i docenti possono far valere con maggiore forza un diritto spesso oggetto di interpretazioni restrittive
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