Il vecchio art. 29 del CCNL non è più in vigore, ma il principio resta attuale: i rapporti individuali con le famiglie sono un adempimento dovuto del docente, senza trasformarsi automaticamente in un’ora di mera permanenza a scuola in assenza di appuntamenti
Nelle scuole il tema del ricevimento individuale continua a creare dubbi, soprattutto quando l’“ora di ricevimento” viene inserita stabilmente nell’orario dei docenti come se fosse un obbligo rigido e autonomo. Oggi, però, il riferimento corretto non è più l’art. 29 del CCNL 2006-2009, bensì l’art. 44 del CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021, firmato il 18 gennaio 2024, che colloca i rapporti individuali con le famiglie tra gli adempimenti individuali dovuti e distingue nettamente questa voce dalle attività collegiali soggette al tetto delle 40+40 ore. Lo stesso contratto affida inoltre al consiglio di istituto, sulla base delle proposte del collegio dei docenti, la definizione di modalità e criteri dei rapporti con le famiglie.
Il punto, quindi, è chiaro: il colloquio con i genitori rientra nei compiti del docente, ma il contratto non lo trasforma automaticamente in una sorta di “ora a disposizione” da trascorrere a scuola comunque e sempre. Il quadro ordinamentale resta coerente anche con il Testo unico della scuola, che riconosce al consiglio di istituto poteri deliberanti sull’organizzazione della vita scolastica nel rispetto delle competenze degli altri organi collegiali.
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Su questo sfondo, gli orientamenti ARAN aiutano a leggere correttamente il nuovo assetto. Da un lato, il contratto vigente conferma che i rapporti individuali con le famiglie sono un adempimento individuale; dall’altro, il CCNL 2022-2024 colloca oggi, a livello di istituzione scolastica, l’articolazione dell’orario di lavoro del personale docente tra le materie di confronto. Inoltre, in un orientamento applicativo del 2024, ARAN ha ricordato che il lavoro a distanza può riguardare solo alcune attività funzionali espressamente previste dal contratto, come le due ore di programmazione della primaria e alcune attività collegiali, non indistintamente ogni adempimento del docente. È un chiarimento importante, perché conferma che le attività funzionali non sono tutte omogenee e non possono essere trattate in modo indistinto.
A mantenere vivo il dibattito è però soprattutto la storica sentenza n. 3303/2011 del Tribunale di Catania, maturata proprio sotto il vecchio art. 29 del CCNL. In quel caso il giudice ritenne illegittima la pretesa di imporre ai docenti la presenza a scuola nell’ora di ricevimento anche in assenza di appuntamenti, confermando che una delibera del collegio non poteva sovrapporsi in contrasto con quanto disciplinato a livello di istituto. La decisione fu letta come uno stop alla trasformazione del ricevimento in un obbligo di mera permanenza, scollegato da effettive richieste di colloquio.
Naturalmente quella sentenza va letta nel suo contesto storico: il sistema contrattuale di allora non coincide perfettamente con quello attuale. Tuttavia il suo messaggio di fondo resta attuale anche oggi: i rapporti con le famiglie sono dovuti, ma le modalità organizzative non possono tradursi in un aggravio unilaterale del servizio docente. Per questo il nodo, nelle scuole, non è se i colloqui debbano esserci — perché su questo il contratto non lascia dubbi — ma come debbano essere regolati, da chi e con quali limiti.
In definitiva, il quadro aggiornato dice tre cose. Primo: i rapporti individuali con le famiglie restano un obbligo professionale del docente. Secondo: le modalità concrete di svolgimento vanno definite dagli organi collegiali secondo quanto prevede il CCNL vigente. Terzo: non esiste, nelle fonti contrattuali attuali, una regola che faccia dell’ora di ricevimento una presenza obbligatoria e indiscriminata a scuola, a prescindere dagli appuntamenti. Ed è proprio su questo equilibrio che continuano a pesare, ancora oggi, sia il dato contrattuale letto da ARAN sia la lezione della sentenza di Catania.
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