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Assegnazioni provvisorie e utilizzazioni docenti e ATA 2026/27: guida per Docenti e ATA

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Guida completa tra requisiti, deroghe, vincoli, precedenze, ordine delle operazioni e tempistiche


ASSEGNAZIONE PROVVISORIA

 

Finalità e natura dell’istituto

L’assegnazione provvisoria consente al personale scolastico di prestare servizio, per un solo anno scolastico, in una sede diversa da quella di titolarità, senza perdere la sede definitiva.

Si tratta di un movimento annuale, temporaneo e non definitivo, distinto dal trasferimento e dal passaggio di ruolo o di cattedra.

Chi può presentare domanda

Possono presentare domanda, in presenza di una delle motivazioni previste dal CCNI:

  • docenti di ruolo;
  • personale educativo di ruolo;
  • personale ATA di ruolo;
  • personale soprannumerario o in esubero;
  • personale rientrante nelle deroghe previste dalla legge e dal CCNI;
  • alcune categorie di docenti assunti a tempo determinato con contratto finalizzato all’immissione in ruolo, secondo le specifiche condizioni e riserve previste dal contratto.

Per il personale docente occorre verificare la decorrenza giuridica della nomina, l’eventuale vincolo applicabile e la presenza di una deroga.

Motivazioni ammesse

L’assegnazione provvisoria può essere richiesta esclusivamente per una delle seguenti ragioni:

  • ricongiungimento ai figli o ai minori affidati con provvedimento giudiziario;
  • ricongiungimento al coniuge o alla parte dell’unione civile;
  • ricongiungimento alla persona stabilmente convivente, compresi parenti e affini, purché la convivenza risulti da certificazione anagrafica;
  • assistenza a una persona con disabilità grave ai sensi dell’art. 33, commi 3, 5 e 7, della Legge 104/1992, alle condizioni e con la documentazione previste dal CCNI;
  • gravi esigenze di salute del richiedente, adeguatamente documentate;
  • ricongiungimento al genitore.

Ricongiungimento al genitore anziano

Per il personale docente soggetto al vincolo è stata introdotta la possibilità di presentare domanda provinciale o interprovinciale per ricongiungersi a un genitore considerato persona anziana ai sensi del D.Lgs. 29/2024, vale a dire che abbia compiuto 65 anni.

La disposizione non deve essere estesa automaticamente al personale ATA, per il quale non opera il medesimo sistema di vincoli previsto per i docenti.

Esempio pratico

Un docente titolare a Milano, soggetto a vincolo e con un genitore di almeno 65 anni residente nel comune di Napoli, può chiedere l’assegnazione provvisoria nella provincia di Napoli, indicando correttamente il comune di ricongiungimento e le relative preferenze.

Figli fino a 14 anni

Per il personale docente soggetto al vincolo resta, allo stato attuale, la deroga collegata alla presenza di un figlio di età non superiore a 14 anni.

Non è stata accolta la proposta di innalzare il limite a 16 anni.

Il limite dei 14 anni riguarda la deroga al vincolo e non deve essere confuso con le diverse fasce di età utilizzate per l’attribuzione del punteggio o con le specifiche precedenze contrattuali.

Vincolo triennale e deroghe

Il vincolo triennale non opera in modo assoluto.

Il docente vincolato può, in linea generale, presentare domanda di assegnazione provvisoria provinciale. La domanda interprovinciale è invece possibile quando ricorre una delle deroghe o precedenze previste dalla legge o dal contratto.

Tra le principali situazioni da verificare rientrano:

  • figli di età non superiore a 14 anni;
  • disabilità personale;
  • assistenza a persona con disabilità grave;
  • necessità di cure continuative;
  • ricongiungimento al genitore anziano;
  • altre deroghe o precedenze espressamente previste dalla normativa.

Non è corretto estendere automaticamente queste regole al personale ATA.

Una sola provincia

Per l’assegnazione provvisoria interprovinciale può essere richiesta una sola provincia.

Non è possibile presentare domanda per più province.

Punteggio

Il punteggio viene attribuito esclusivamente per il comune di ricongiungimento e secondo le tabelle allegate al CCNI.

Personale docente

  • 6 punti per il ricongiungimento;
  • 5 punti per ciascun figlio di età inferiore a sei anni;
  • 4 punti per ciascun figlio di età superiore a sei anni e fino a diciotto anni.

Personale ATA

  • 24 punti per il ricongiungimento;
  • 16 punti per ciascun figlio di età inferiore a sei anni;
  • 12 punti per ciascun figlio di età superiore a sei anni e fino a diciotto anni.

L’età dei familiari deve essere calcolata secondo le indicazioni contenute nelle tabelle contrattuali.

Precedenze

Le precedenze hanno carattere prioritario rispetto al punteggio, ma operano esclusivamente nelle fasi e secondo l’ordine stabilito dal CCNI.

Per il personale docente sono disciplinate dall’art. 8; per il personale ATA dall’art. 18.

Tra le principali situazioni tutelate rientrano:

  • personale non vedente;
  • personale emodializzato;
  • personale con disabilità personale;
  • personale che necessita di particolari cure continuative;
  • assistenza a familiari con disabilità grave;
  • coniuge di militare o appartenente alle Forze di polizia trasferito d’autorità;
  • ulteriori fattispecie espressamente individuate dal contratto.

Non tutte le deroghe al vincolo costituiscono automaticamente una precedenza e non tutte le precedenze attribuiscono punteggio aggiuntivo.

UTILIZZAZIONI

Natura dell’istituto

L’utilizzazione è distinta dall’assegnazione provvisoria.

È finalizzata principalmente alla gestione delle situazioni di soprannumero o esubero, alla piena utilizzazione del personale e alla copertura di particolari esigenze organizzative e didattiche.

Destinatari

Possono rientrare nelle operazioni di utilizzazione, secondo le condizioni previste dal CCNI:

  • docenti soprannumerari;
  • docenti appartenenti a classi di concorso in esubero;
  • personale trasferito d’ufficio che chiede il rientro nella scuola o nel comune di precedente titolarità;
  • docenti in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno, nei casi previsti;
  • docenti destinati a particolari tipologie di posto o di servizio;
  • personale da utilizzare nei CPIA, nei corsi serali, nelle sezioni ospedaliere, negli istituti penitenziari o in altre attività specificamente previste;
  • personale ATA appartenente alle categorie individuate dall’art. 11 del CCNI.

Il semplice possesso della specializzazione sul sostegno non determina, da solo, il diritto all’utilizzazione: occorre rientrare in una delle fattispecie contrattualmente previste.

Utilizzazione del personale ATA

Per il personale ATA l’utilizzazione non riguarda soltanto gli esuberi, ma può interessare anche:

  • personale soprannumerario;
  • personale trasferito d’ufficio;
  • personale che chiede il rientro nella precedente sede;
  • personale appartenente a profili o aree in esubero;
  • ulteriori situazioni previste dall’art. 11 del CCNI.

DOCENTI IN ANNO DI PROVA E ASSEGNAZIONE PROVVISORIA

L’anno di formazione e prova non è, in assoluto, incompatibile con l’assegnazione provvisoria. Tuttavia, non tutti i neoimmessi possono presentare automaticamente domanda.

Per il personale già assunto a tempo indeterminato occorre verificare:

  • la decorrenza giuridica della nomina;
  • l’eventuale vincolo applicabile;
  • la presenza di una deroga;
  • la possibilità di svolgere validamente l’anno di prova nella sede ottenuta.

Per alcune categorie di docenti assunti a tempo determinato con contratto finalizzato al ruolo, il CCNI consente la presentazione della domanda con riserva. L’assegnazione è subordinata al successivo conseguimento dell’abilitazione, al superamento dell’anno di prova o alla trasformazione del contratto a tempo indeterminato entro i termini stabiliti.

Non è pertanto corretto affermare genericamente che tutti i vincitori di concorso o tutti i neoimmessi possano presentare domanda senza ulteriori condizioni.

DOCENTE TRASFERITO E ASSEGNAZIONE PROVVISORIA

Aver ottenuto un trasferimento non esclude in assoluto la possibilità di chiedere assegnazione provvisoria.

Occorre però verificare:

  • se il movimento ottenuto abbia determinato un vincolo;
  • se la preferenza soddisfatta fosse analitica o sintetica;
  • se il movimento sia stato provinciale o interprovinciale;
  • se il docente rientri in una delle deroghe o precedenze previste;
  • se la domanda sia provinciale oppure interprovinciale.

Non è quindi corretto affermare, senza ulteriori precisazioni, che dopo qualsiasi trasferimento sia sempre possibile chiedere assegnazione provvisoria.

RICHIESTA PER ALTRA CLASSE DI CONCORSO O ALTRO GRADO

Il docente può chiedere assegnazione provvisoria anche per un’altra classe di concorso, per un diverso grado di istruzione o per un diverso tipo di posto, purché:

  • presenti innanzitutto domanda per il posto o la classe di concorso di titolarità;
  • sia in possesso del relativo titolo di abilitazione o specializzazione;
  • abbia ottenuto la conferma in ruolo;
  • rispetti gli eventuali vincoli previsti.

La richiesta per altro ruolo, grado, classe di concorso o tipo di posto è aggiuntiva e non sostitutiva di quella relativa alla titolarità.

Sostegno

Le utilizzazioni e le assegnazioni sul sostegno seguono regole specifiche.

Il personale a tempo indeterminato in possesso del titolo di specializzazione ha priorità rispetto al personale privo del titolo.

In alcune fasi residuali può essere prevista l’assegnazione provvisoria interprovinciale sul sostegno anche per docenti privi di specializzazione che abbiano prestato almeno un anno di servizio sul sostegno o stiano completando il relativo percorso, ma soltanto dopo le operazioni riguardanti il personale specializzato e nel rispetto degli accantonamenti previsti.

Questa possibilità non deve essere confusa con una generale deroga all’obbligo di superamento dell’anno di prova per richiedere un’altra classe di concorso o un altro grado.

ORDINE DELLE OPERAZIONI

Le operazioni sono disciplinate dalle sequenze contenute negli allegati al CCNI.

Devono essere rispettati, tra gli altri, i seguenti principi:

  • salvaguardia dei posti destinati alle immissioni in ruolo;
  • priorità delle operazioni sul sostegno riguardanti il personale a tempo indeterminato specializzato;
  • applicazione delle precedenze contrattuali all’interno delle rispettive fasi;
  • esame prioritario della classe di concorso, del posto o del grado di titolarità;
  • esame successivo delle eventuali richieste aggiuntive per altri gradi, classi di concorso o tipi di posto;
  • priorità del comune di ricongiungimento rispetto agli altri comuni della provincia;
  • attribuzione della sede sulla base del punteggio e dell’ordine delle preferenze, nel rispetto delle precedenze.

PRIORITÀ DEL COMUNE DI RICONGIUNGIMENTO

Le preferenze relative alle scuole del comune di ricongiungimento devono essere indicate prima delle preferenze relative agli altri comuni.

Il comune di ricongiungimento precede gli altri comuni anche quando, tra le preferenze aggiuntive validamente espresse, siano presenti richieste per altri gradi, classi di concorso o tipi di posto.

Resta fermo che la domanda per un altro grado o un’altra classe di concorso deve essere ammissibile e che il docente deve possedere tutti i requisiti richiesti.

Esempio pratico

Un docente titolare sulla classe di concorso A028 indica:

  1. le scuole del comune di ricongiungimento per A028;
  2. le eventuali preferenze aggiuntive, per le quali possiede titolo e requisiti, nel medesimo comune;
  3. le scuole situate negli altri comuni della provincia.

Le preferenze del comune di ricongiungimento saranno esaminate prima di quelle riferite agli altri comuni, secondo l’ordine delle operazioni previsto dal CCNI.

CASI PRATICI E QUESITI OPERATIVI

Comune viciniore

Quando nel comune di ricongiungimento non esistono istituzioni scolastiche richiedibili, si fa riferimento al comune viciniore secondo le tabelle ufficiali.

Il comune viciniore deve appartenere alla stessa provincia richiesta.

Non è corretto affermare che non sia ammesso il ricongiungimento in una provincia diversa da quella di titolarità, perché l’assegnazione provvisoria può essere anche interprovinciale. Il comune di ricongiungimento o quello viciniore deve però trovarsi nell’unica provincia indicata nella domanda.

Omessa o errata indicazione del comune

L’omissione della preferenza sintetica del comune di ricongiungimento non comporta necessariamente l’esclusione dell’intera domanda.

Può determinare:

  • la mancata valutazione delle preferenze relative ad altri comuni;
  • la valutazione delle sole preferenze analitiche correttamente espresse nel comune di ricongiungimento;
  • la perdita della precedenza, quando il CCNI richieda espressamente l’indicazione del comune o del distretto.

Gli effetti dipendono dal tipo di errore e dalla specifica disposizione contrattuale applicabile.

Ordine delle preferenze

Non è corretto riassumere l’ordine delle operazioni semplicemente con la sequenza «comune, altri comuni, altri gradi».

Il sistema considera congiuntamente:

  • il posto, il grado o la classe di concorso di titolarità;
  • le richieste aggiuntive;
  • il comune di ricongiungimento;
  • gli altri comuni;
  • le precedenze;
  • il punteggio;
  • l’ordine delle preferenze espresse.

TEMPISTICA 2026/27

Il CCNI è valido per il triennio 2025/26, 2026/27 e 2027/28.

Le scadenze operative per la presentazione delle domande relative all’anno scolastico 2026/27 devono tuttavia essere stabilite da un’apposita nota ministeriale.

In attesa della comunicazione ufficiale, è possibile ipotizzare il seguente calendario meramente orientativo:

  • conclusione della mobilità territoriale e professionale;
  • definizione degli adeguamenti dell’organico alle situazioni di fatto;
  • apertura delle domande di utilizzazione e assegnazione provvisoria;
  • pubblicazione delle graduatorie e degli elenchi;
  • pubblicazione degli esiti prima dell’avvio dell’anno scolastico.

Le date non devono essere presentate come definitive fino alla pubblicazione della nota del Ministero.

ORGANICO DI FATTO E DISPONIBILITÀ

L’organico di fatto deriva dall’adeguamento dell’organico di diritto alle effettive esigenze rilevate prima dell’avvio dell’anno scolastico.

Possono incidere sulla disponibilità dei posti:

  • variazioni del numero degli alunni e delle classi;
  • sdoppiamenti o accorpamenti;
  • posti di sostegno in deroga;
  • trasformazioni di rapporti di lavoro a tempo parziale;
  • aspettative, distacchi, comandi e altri provvedimenti annuali;
  • posti e spezzoni che si rendano disponibili entro i termini previsti;
  • ulteriori esigenze didattiche e organizzative autorizzate.

I pensionamenti incidono principalmente sulla determinazione delle disponibilità già considerate nell’organico di diritto, mentre le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie non determinano l’organico di fatto, ma vengono effettuate sui posti disponibili dopo le operazioni che devono essere preventivamente salvaguardate.

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