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Condotta antisindacale, Cassazione: non serve essere tra i sindacati più rappresentativi per ricorrere al giudice

La sentenza n. 25184/2026 distingue tra il diritto a costituire una RSA e quello di agire contro comportamenti antisindacali. Per l’art. 28 dello Statuto conta la reale diffusione nazionale del sindacato, valutata anche nel settore interessato

Poter costituire una rappresentanza sindacale aziendale (RSA) e poter ricorrere al giudice contro una condotta antisindacale sono due cose diverse. A chiarirlo è la Corte di Cassazione con la sentenza n. 25184, depositata il 10 settembre 2026.

La vicenda nasce nel settore del trasporto pubblico locale. Un’organizzazione sindacale aveva presentato ricorso ai sensi dell’art. 28 dello Statuto dei lavoratori, sostenendo che un’azienda le avesse illegittimamente negato alcune prerogative sindacali. La Corte d’Appello di Torino aveva però escluso che quel sindacato potesse agire, ritenendo insufficiente la sua presenza nazionale nel settore. La controversia è quindi arrivata in Cassazione.

Articoli 19 e 28: requisiti diversi

Il punto centrale riguarda la differenza tra gli artt. 19 e 28 della legge n. 300/1970, anche alla luce della sentenza n. 156/2025 della Corte costituzionale.

L’art. 19 disciplina la possibilità di costituire rappresentanze sindacali aziendali e quindi di accedere alle particolari prerogative riconosciute dallo Statuto dei lavoratori. Dopo l’intervento della Consulta, tra i criteri rilevanti può rientrare anche la maggiore rappresentatività comparativa a livello nazionale.

L’art. 28, invece, ha uno scopo diverso: permette al sindacato di rivolgersi al giudice per ottenere la cessazione di comportamenti del datore di lavoro diretti a limitare la libertà e l’attività sindacale o il diritto di sciopero.

Secondo la Cassazione, quindi, i requisiti dei due articoli non possono essere confusi.

Anche un sindacato non maggiormente rappresentativo può agire

Per utilizzare l’art. 28 non è necessario essere il sindacato maggiormente rappresentativo, appartenere a una confederazione o aver firmato un contratto collettivo nazionale.

Occorre però dimostrare una reale dimensione nazionale: l’organizzazione deve essere presente su una parte consistente del territorio italiano e svolgere concretamente attività sindacale in una porzione significativa del Paese.

Questo significa che un sindacato potrebbe avere titolo per denunciare una condotta antisindacale anche senza possedere i requisiti necessari per costituire una RSA ai sensi dell’art. 19.

Conta anche la presenza nel settore interessato

La Cassazione introduce però una precisazione fondamentale. Non basta dimostrare di essere presenti a livello nazionale considerando indistintamente tutte le attività del sindacato.

La diffusione deve essere valutata anche rispetto al settore produttivo nel quale opera il datore di lavoro coinvolto nella controversia. Il sindacato deve cioè avere un interesse concreto e qualificato rispetto alla condotta che intende contestare.

Ed è proprio su questo punto che l’organizzazione coinvolta nel giudizio ha perso la causa.

Nel trasporto pubblico locale la sua presenza è stata ritenuta troppo limitata e frammentaria: risultava operativa in otto regioni e meno di trenta province. Inoltre, diversi contratti e attività utilizzati per dimostrare la propria diffusione riguardavano altri comparti, in particolare il settore ferroviario.

Per la Cassazione, quindi, la Corte d’Appello aveva correttamente escluso una diffusione nazionale sufficiente nello specifico settore interessato.

Il ricorso è stato così rigettato, mentre le spese sono state compensate considerando la novità delle questioni affrontate e l’intervento della Corte costituzionale del 2025.

Il principio chiarito dalla Cassazione

La sentenza fissa quindi una distinzione importante: rappresentatività sindacale e diritto di agire contro una condotta antisindacale non coincidono.

Per ottenere le prerogative sindacali rafforzate dell’art. 19 sono richiesti requisiti più selettivi. Per agire ai sensi dell’art. 28, invece, non occorre necessariamente essere tra le organizzazioni maggiormente rappresentative, ma bisogna dimostrare una effettiva presenza nazionale, valutata concretamente anche nel settore nel quale è sorta la controversia.

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