Il Tribunale di Cuneo riconosce il danno da precarizzazione e condanna il Ministero a 24 mensilità
Con sentenza del 7 luglio 2026, il Tribunale di Cuneo, sezione lavoro, ha accolto il ricorso di una docente di religione, rappresentata e difesa dall’Avv. Domenico Naso, contro il Ministero dell’Istruzione e del Merito, accertando l’illegittima reiterazione dei contratti oltre il limite dei 36 mesi.
La docente ha prestato servizio dall’anno scolastico 1999/2000 al 2024/2025, con incarichi annuali ripetuti. Il suo curriculum evidenzia oltre venticinque anni di insegnamento, con contratti rinnovati di anno in anno e, per un lungo periodo, con orario pieno o sostanzialmente pieno. L’immissione in ruolo è arrivata solo dal 1° settembre 2025, dopo il superamento della procedura concorsuale prevista dal D.M. n. 9/2024.
Il Tribunale ha respinto le eccezioni del Ministero su decadenza e prescrizione. Secondo il giudice, quando si contesta l’abuso derivante da una successione di contratti a termine, il termine per agire decorre dall’ultimo contratto della serie. Il ricorso è stato quindi ritenuto tempestivo.
Nel merito, la sentenza richiama la disciplina europea sul divieto di abuso dei contratti a tempo determinato e la giurisprudenza della Cassazione sui docenti di religione. La particolarità dell’insegnamento della religione cattolica e la variabilità del fabbisogno non bastano a giustificare una sequenza pluridecennale di incarichi annuali. Spetta all’amministrazione provare esigenze temporanee effettive, prova che nel caso concreto non è stata fornita.
Il giudice ha escluso che l’immissione in ruolo potesse sanare l’abuso già maturato. La stabilizzazione non è stata automatica, ma subordinata a procedura selettiva con prova e valutazione di merito. Per questo non elimina il danno da precarizzazione subito negli anni precedenti.
Quanto al risarcimento, il Tribunale, considerata la durata eccezionale della reiterazione, ha liquidato il massimo previsto: 24 mensilità dell’ultima retribuzione utile ai fini TFR (circa 50mila euro).
La decisione rappresenta un successo contro il precariato scolastico e conferma che l’uso reiterato di contratti annuali per coprire esigenze stabili può comportare una condanna del Ministero.
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