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Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 2026/27: chi può fare domanda, deroghe ai vincoli, requisiti e guida completa

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Domande dal 10 al 23 luglio 2026: tutte le regole su utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per docenti, deroghe ai vincoli, precedenze, ricongiungimenti, documenti da allegare ed errori da evitare.


Dal domani 10 luglio prende il via la procedura per le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente per l’anno scolastico 2026/27. La firma del nuovo CCNI introduce alcune novità importanti, tra cui la riduzione da 16 a 14 anni del limite di età dei figli che consente di beneficiare della deroga ai vincoli di permanenza. Restano confermate le deroghe per il ricongiungimento al genitore ultra 65enne e tutte le tutele previste dalla Legge 104. In questa guida analizziamo chi può presentare domanda, quali sono i requisiti, le differenze tra utilizzazione e assegnazione provvisoria, le deroghe, le precedenze e gli errori da evitare nella compilazione dell’istanza.


Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 2026/27, al via le domande

Con la sottoscrizione del nuovo Contratto Collettivo Nazionale Integrativo (CCNI) sulla mobilità annuale prenderanno il via le operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria del personale docente, educativo e ATA per l’anno scolastico 2026/27.

Per il personale docente l’apertura delle funzioni su Istanze Online è prevista dalle ore 15.00 del 10 luglio fino al 23 luglio 2026.

Si tratta di una delle procedure più attese dell’anno scolastico perché consente ai docenti, in presenza di specifici requisiti, di lavorare temporaneamente in una sede diversa da quella di titolarità per esigenze familiari, personali o di servizio.

Le regole sono contenute nel nuovo CCNI sulla mobilità annuale, contratto che la UIL Scuola Rua ha deciso di non sottoscrivere, ribadendo la necessità di ampliare ulteriormente le deroghe ai vincoli introdotti dalla normativa nazionale.


La novità principale: cambia la deroga per i figli minori

La modifica più rilevante riguarda i docenti soggetti ai vincoli di permanenza.

Per il 2026/27 potranno beneficiare della deroga:

  • i genitori con figli di età inferiore ai 14 anni;
  • il requisito è soddisfatto anche se il figlio compie 14 anni entro il 31 dicembre 2026.

Lo scorso anno il limite era fissato a 16 anni.

Resta invece confermata la deroga per il figlio che chiede il ricongiungimento al genitore che abbia compiuto 65 anni oppure li compia entro il 31 dicembre dell’anno di presentazione della domanda.

Secondo la UIL Scuola questa modifica rappresenta un restringimento della platea dei beneficiari. Per questo motivo l’organizzazione sindacale ha chiesto, nell’ambito del rinnovo della parte normativa del CCNL 2025-2027, di estendere la deroga fino al compimento della maggiore età dei figli.


Utilizzazione e assegnazione provvisoria: quali differenze?

Le due procedure vengono spesso confuse, ma rispondono a finalità differenti.

Utilizzazione

L’utilizzazione è destinata principalmente ai docenti che si trovano in particolari situazioni di servizio, ad esempio:

  • soprannumerari;
  • in esubero;
  • trasferiti d’ufficio;
  • titolari su posto comune con specializzazione sul sostegno;
  • restituiti ai ruoli;
  • altre categorie individuate dall’articolo 2 del CCNI.

L’obiettivo è consentire una diversa assegnazione del docente per esigenze organizzative dell’Amministrazione o per particolari situazioni previste dal contratto.

Assegnazione provvisoria

L’assegnazione provvisoria, invece, ha una finalità prevalentemente familiare.

Può essere richiesta per ricongiungersi:

  • al coniuge;
  • alla parte dell’unione civile;
  • al convivente di fatto;
  • ai figli;
  • ai genitori;
  • ai parenti conviventi nei casi previsti dal CCNI;
  • ai familiari con disabilità grave ai sensi della Legge 104.

Può inoltre essere richiesta per gravi esigenze di salute debitamente documentate.


Chi può presentare domanda

Il CCNI distingue diverse categorie di personale.

Docenti assunti entro l’anno scolastico 2023/24

Possono presentare domanda di:

  • utilizzazione provinciale;
  • assegnazione provvisoria provinciale;
  • assegnazione provvisoria interprovinciale.

Per questa categoria non operano i nuovi vincoli di permanenza.

Sono equiparati anche i docenti assunti da GPS sostegno prima dell’a.s. 2023/24 e successivamente confermati in ruolo.


Docenti assunti nel 2024/25 e nel 2025/26

Possono sempre richiedere:

  • utilizzazione provinciale;
  • assegnazione provvisoria provinciale.

L’assegnazione provvisoria interprovinciale è invece possibile solo in presenza di:

  • una deroga prevista dal CCNI;
  • situazione di soprannumero o esubero;
  • riconoscimento dei benefici previsti dall’articolo 33 della Legge 104 nei casi indicati dal contratto.

Docenti assunti da GPS sostegno

Occorre distinguere due situazioni.

I docenti assunti secondo l’articolo 59 del Decreto-Legge 73/2021 seguono ancora la disciplina ordinaria del CCNI.

Diversa è invece la situazione dei docenti assunti attraverso il Decreto-Legge 44/2023 e il Decreto-Legge 19/2024.

Per questi ultimi il vincolo di permanenza continua ad applicarsi sia alle utilizzazioni sia alle assegnazioni provvisorie, salvo deroghe o situazioni di soprannumero.


Docenti con contratto finalizzato al ruolo o all’abilitazione

Possono partecipare alle operazioni soltanto dopo:

  • superamento dell’anno di prova;
  • conseguimento dell’abilitazione, ove prevista;
  • comunicazione dell’esito all’Ufficio scolastico competente.

Le loro domande vengono esaminate soltanto dopo quelle del personale già di ruolo.


Le deroghe ai vincoli

Il CCNI individua una serie di situazioni che consentono di superare il vincolo di permanenza.

Possono beneficiare della deroga:

  • genitori con figli fino a 14 anni;
  • docenti con invalidità almeno del 67% (art. 21 Legge 104/1992);
  • personale con handicap grave (art. 33, comma 6, Legge 104/1992);
  • chi assiste familiari con disabilità grave;
  • chi usufruisce del congedo straordinario previsto dall’articolo 42 del D.Lgs. 151/2001;
  • coniuge o figlio di invalido civile;
  • figli che chiedono il ricongiungimento al genitore ultra sessantacinquenne.

Per alcune deroghe è sufficiente l’autodichiarazione.

Per quelle fondate sulla disabilità è invece necessario allegare la relativa documentazione sanitaria.


Attenzione alla documentazione

Uno degli aspetti più delicati riguarda gli allegati.

La documentazione deve essere trasmessa contestualmente alla domanda.

Non sarà possibile integrare successivamente certificazioni mancanti.

Per questo motivo è fondamentale verificare prima dell’invio:

  • verbali Legge 104;
  • certificazioni di invalidità;
  • autocertificazioni;
  • dichiarazioni sostitutive previste dal DPR 445/2000.

Le precedenze

Le precedenze disciplinate dall’articolo 8 del CCNI consentono una priorità nell’esame della domanda ma non garantiscono automaticamente l’assegnazione della sede.

Tra le principali figurano:

  • gravi motivi di salute;
  • docenti trasferiti d’ufficio;
  • disabilità personale;
  • assistenza a familiari con handicap grave;
  • ricongiungimento ai figli piccoli;
  • coniuge di personale militare trasferito d’autorità;
  • rientro dall’aspettativa sindacale;
  • titolari di cariche pubbliche.

L’errore più frequente: il comune di ricongiungimento

Uno degli aspetti più importanti introdotti e chiariti dal nuovo CCNI riguarda la cosiddetta “coincidenza del comune”.

Quando il docente beneficia di una deroga o di una precedenza devono coincidere:

  • il comune del ricongiungimento;
  • il comune che dà diritto alla deroga;
  • il comune che dà diritto alla precedenza;
  • il comune indicato come prima preferenza.

Se questi elementi non coincidono, il beneficio non può essere riconosciuto.

È una delle principali cause di esclusione delle domande.


Le preferenze

Il CCNI conferma:

  • fino a 20 preferenze per infanzia e primaria;
  • fino a 15 preferenze per la scuola secondaria.

Le preferenze possono riguardare:

  • scuole;
  • comuni;
  • distretti sub-comunali;
  • intera provincia.

FAQ Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 2026/27: tutte le risposte ai dubbi dei docenti


1. Domande generali sulla procedura

Che cosa sono le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie?

Le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie sono procedure di mobilità annuale che consentono al personale docente di svolgere il servizio, per un solo anno scolastico, in una sede diversa rispetto a quella di titolarità.

Le due procedure hanno finalità differenti:

  • l’assegnazione provvisoria è principalmente legata a esigenze familiari o personali;
  • l’utilizzazione riguarda soprattutto situazioni di servizio come soprannumerarietà, esubero o particolari condizioni previste dal CCNI.

Per quale anno scolastico si presentano le domande?

Le domande riguardano l’anno scolastico 2026/27.


Quando si presentano le domande per i docenti?

Le domande sono previste dalle ore 15:00 del 10 luglio fino al 23 luglio 2026


Chi può presentare domanda?

Possono presentare domanda:

  • docenti a tempo indeterminato;
  • docenti assunti tramite procedure finalizzate al ruolo, nei casi previsti;
  • alcune categorie di docenti con contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo o all’abilitazione, dopo il completamento del percorso previsto.

La domanda è obbligatoria?

No. La presentazione della domanda è volontaria.


Si può presentare contemporaneamente domanda di utilizzazione e assegnazione provvisoria?

Sì, se il docente possiede i requisiti per entrambe le procedure.

Le due domande rispondono però a finalità diverse e devono essere compilate correttamente.


2. Domande sui vincoli di permanenza

Che cosa sono i vincoli di mobilità?

Sono limitazioni introdotte dalla normativa che impediscono, in determinate situazioni, di chiedere trasferimenti o mobilità annuale per un certo periodo.


I docenti assunti entro l’anno scolastico 2023/24 sono soggetti ai vincoli?

No.

I docenti assunti entro il 2023/24 possono presentare domanda di:

  • utilizzazione provinciale;
  • assegnazione provvisoria provinciale;
  • assegnazione provvisoria interprovinciale.

I docenti assunti nel 2024/25 e 2025/26 possono chiedere assegnazione provvisoria?

Sì, ma con alcune limitazioni.

L’assegnazione provvisoria provinciale è sempre possibile se ricorrono i requisiti previsti.

Quella interprovinciale è consentita solo in presenza di:

  • deroghe previste dal CCNI;
  • soprannumero o esubero;
  • alcune situazioni previste dalla Legge 104.

Il vincolo impedisce anche l’utilizzazione provinciale?

Dipende dalla categoria del docente.

Per molti docenti il vincolo riguarda soprattutto l’assegnazione provvisoria interprovinciale.

Per alcune categorie di neoassunti da GPS sostegno, invece, il vincolo opera anche sulla mobilità annuale provinciale.


3. Deroga per figli minori

Qual è la nuova età prevista per la deroga legata ai figli?

Dal 2026/27 la deroga riguarda i genitori con figli fino a 14 anni.


Se mio figlio compie 14 anni entro il 31 dicembre 2026 posso usufruire della deroga?

Sì.

Il requisito si considera posseduto se il figlio compie 14 anni entro il 31 dicembre dell’anno di presentazione della domanda.


Un figlio di 15 anni consente ancora la deroga?

No.

Per il 2026/27 il limite è stato ridotto rispetto agli anni precedenti.


La deroga per figli minori vale sia per assegnazione provinciale sia interprovinciale?

La deroga consente di superare il vincolo previsto per la mobilità annuale nei casi stabiliti dal CCNI.

Resta comunque necessario possedere un valido motivo per presentare la domanda di assegnazione provvisoria.


Basta avere un figlio minore per ottenere l’assegnazione provvisoria?

No.

Il figlio minore consente eventualmente di superare il vincolo, ma non sostituisce il requisito necessario per chiedere l’assegnazione provvisoria.

Serve comunque un motivo previsto dall’articolo 7 del CCNI.


4. Ricongiungimento al genitore over 65

Posso chiedere assegnazione provvisoria per ricongiungermi al genitore?

.

Il genitore rientra tra i familiari ai quali è possibile chiedere il ricongiungimento.


Il genitore deve avere necessariamente più di 65 anni?

No.

Il ricongiungimento al genitore può essere un motivo valido anche se il genitore è più giovane.

Tuttavia il punteggio per il ricongiungimento spetta solo se il genitore ha compiuto 65 anni.


Quando opera la deroga per il genitore over 65?

La deroga opera quando il figlio chiede il ricongiungimento al genitore che ha più di 65 anni.

Il requisito vale anche se il genitore compie 65 anni entro il 31 dicembre dell’anno di presentazione della domanda.


5. Docenti assunti da GPS sostegno

I docenti assunti da GPS sostegno hanno tutti lo stesso vincolo?

No.

Occorre distinguere le diverse procedure di assunzione.


I docenti assunti da GPS sostegno ai sensi del D.L. 73/2021 art. 59 comma 4 hanno limitazioni?

Dopo la conferma in ruolo si applicano le regole ordinarie previste dal CCNI.


I docenti assunti da GPS sostegno ai sensi del D.L. 44/2023 e D.L. 19/2024 possono chiedere assegnazione provvisoria?

Sì, ma sono soggetti a vincoli più stringenti.

Possono partecipare solo se:

  • rientrano nelle deroghe previste;
  • sono soprannumerari;
  • sono in esubero.

Il docente GPS sostegno vincolato può chiedere utilizzazione su posto comune?

No, se opera il vincolo quinquennale sul sostegno.


6. Presentazione della domanda

Come presenta la domanda un docente di ruolo?

Attraverso la piattaforma POLIS – Istanze Online.


Come presenta la domanda un docente con contratto finalizzato al ruolo?

Utilizzando il modello cartaceo ministeriale da inviare all’Ufficio scolastico competente tramite PEC o altro strumento previsto dal CAD.


Posso modificare la domanda dopo l’invio?

Solo nei termini e secondo le modalità previste dall’Amministrazione.


Posso presentare una domanda incompleta?

È fortemente sconsigliato.

Una compilazione errata può comportare:

  • esclusione;
  • perdita di precedenze;
  • mancato riconoscimento della deroga.

7. Documentazione e autocertificazioni

Devo allegare sempre documenti?

No.

Molte situazioni possono essere dichiarate tramite autocertificazione.


Quando serve la documentazione sanitaria?

Quando la richiesta riguarda:

  • disabilità;
  • Legge 104;
  • invalidità;
  • cure continuative;
  • altre condizioni sanitarie.

Posso integrare la documentazione dopo la domanda?

No.

La documentazione deve essere prodotta nei tempi previsti.


Quale normativa disciplina le autocertificazioni?

Le dichiarazioni sono rese ai sensi del DPR 445/2000.


8. Assegnazione provvisoria e motivi validi

Per quali motivi posso chiedere assegnazione provvisoria?

Per:

  • ricongiungimento al coniuge;
  • ricongiungimento ai figli;
  • ricongiungimento al genitore;
  • assistenza familiare;
  • gravi esigenze di salute.

Posso chiedere assegnazione provvisoria solo per avvicinarmi a casa?

No.

Serve uno dei motivi previsti dal CCNI.


Posso scegliere liberamente il familiare cui ricongiungermi?

Sì, se rientra tra quelli previsti.


Posso ricongiungermi contemporaneamente a più familiari?

No.

Occorre individuare il familiare di riferimento.


9. Comune di ricongiungimento e preferenze

Perché è importante il comune di ricongiungimento?

Perché determina il diritto al ricongiungimento, alla deroga o alla precedenza.


Posso chiedere ricongiungimento al coniuge in un comune e usare la deroga per un figlio residente in un altro comune?

No.

Il comune deve coincidere.


Se usufruisco della deroga devo indicare il codice sintetico del comune?

Sì.

In caso contrario la deroga può non essere riconosciuta.


Se indico solo scuole del comune è sufficiente?

Dipende dalla situazione.

Per alcune deroghe il codice sintetico del comune è obbligatorio anche se si indicano solo scuole.


10. Preferenze

Quante preferenze posso inserire?

  • 20 per infanzia e primaria;
  • 15 per scuola secondaria.

Posso indicare scuole di più province?

No.

L’assegnazione provvisoria riguarda una sola provincia.


Posso indicare prima una scuola e poi un comune?

Sì, rispettando le regole previste.


11. Precedenze Legge 104

La precedenza Legge 104 garantisce automaticamente la sede?

No.

Garantisce una priorità rispetto agli altri aspiranti.

La disponibilità dei posti resta necessaria.


Chi assiste un genitore con Legge 104 può avere precedenza?

Sì, se ricorrono tutte le condizioni previste.


La precedenza vale anche senza permessi Legge 104?

In alcuni casi sì, in altri è necessario dimostrare il diritto ai permessi o al congedo straordinario.


12. Utilizzazioni

Chi può chiedere utilizzazione?

Ad esempio:

  • docenti soprannumerari;
  • docenti in esubero;
  • docenti trasferiti d’ufficio;
  • docenti con titolo sostegno in particolari condizioni.

Un docente titolare su posto comune con specializzazione sostegno può chiedere utilizzazione sul sostegno?

Sì, nel rispetto delle condizioni previste dal CCNI.


Un docente trasferito dal sostegno al posto comune può chiedere utilizzazione sul sostegno?

Sì, per il 2026/27 nei casi previsti dal contratto.


13. Errori da evitare

Qual è l’errore più frequente?

Confondere:

  • motivo della domanda;
  • deroga al vincolo;
  • precedenza.

Sono tre istituti diversi.


Posso chiedere assegnazione provvisoria solo su sostegno se sono abilitato anche su posto comune?

No.

È obbligatorio richiedere anche il posto di titolarità.


Se dimentico il codice sintetico del comune perdo la domanda?

Non sempre.

Ma posso perdere la deroga o la precedenza.


Dove saranno disponibili guide e materiali?

La UIL Scuola ha reso disponibili schede operative, modelli e strumenti di supporto alla compilazione.

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https://uilscuola.it/utilizzazioni-e-assegnazioni-provvisorie-2026-27-ecco-chi-puo-presentare-domanda-scheda-uil-scuola/


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