Dopo la sentenza della Cassazione, alcune scuole sembrano aver recepito solo una parte del principio: il potere del dirigente di disporre ferie d’ufficio. Ma il diritto al riposo resta inviolabile e l’uso di tale strumento non può mai trasformarsi in abuso organizzativo

Il tema delle ferie d’ufficio nei giorni prefestivi torna di grande attualità nel mondo della scuola, soprattutto dopo la recente sentenza della Corte di Cassazione che ha fatto chiarezza – almeno in parte – sulla legittimità della loro imposizione.
Molte amministrazioni scolastiche, tuttavia, sembrano aver colto solo un lato della pronuncia, quello che conferma la possibilità per il dirigente scolastico di disporre ferie nei giorni di chiusura prefestiva, trascurando però l’altra metà del principio, ossia la necessità di garantire un corretto bilanciamento tra esigenze organizzative e diritti individuali dei lavoratori.

Il caso concreto: la chiusura prefestiva e la contestazione

Un collaboratore scolastico (ATA) aveva impugnato la decisione del dirigente che aveva imputato a ferie d’ufficio due giornate di chiusura prefestiva, sostenendo la violazione del suo diritto alla libera fruizione delle ferie garantito dall’art. 36 della Costituzione e dall’art. 2109 c.c.
La scuola aveva inserito nel piano annuale delle attività tre modalità alternative di copertura delle chiusure:

  • utilizzo di ferie,

  • utilizzo di festività soppresse,

  • oppure recupero di ore già lavorate (prestazioni aggiuntive).

La controversia ha così posto due questioni centrali:

  1. il potere del dirigente di imporre ferie nei prefestivi;

  2. la possibilità di coprire i giorni di chiusura con ore di recupero già maturate o da maturare.

Il ragionamento dei giudici: tra Corte d’Appello e Cassazione

La Corte d’Appello di Venezia aveva ritenuto legittima la scelta datoriale, poiché il piano era stato regolarmente approvato con il coinvolgimento sindacale e le ferie costituivano l’unica modalità praticabile, non essendovi ore residue né festività soppresse da utilizzare.

La Corte di Cassazione, confermando la decisione, ha ribadito che:

  • il potere di fissare i periodi di ferie spetta al datore di lavoro, purché siano rispettate le esigenze organizzative e il diritto del lavoratore a un adeguato periodo di riposo;

  • l’imposizione di ferie d’ufficio non è illegittima se limitata e proporzionata, specialmente in presenza di chiusure prefestive e di impossibilità oggettive di alternative;

  • non si possono imputare a recupero ore non ancora maturate, poiché lo straordinario futuro non costituisce credito di ore;

  • il piano annuale delle attività, elaborato con partecipazione sindacale, è vincolante per entrambe le parti.

I principi giuridici emersi

Dalla sentenza emergono alcuni punti di diritto fondamentali:

  • Il piano delle attività (art. 53 CCNL 2006-2009) è lo strumento di equilibrio tra esigenze organizzative e diritti individuali: la sua approvazione con informazione e partecipazione sindacale è condizione di legittimità.

  • Le ferie d’ufficio sono ammissibili solo in via residuale, quando non siano disponibili ore già maturate o festività soppresse.

  • L’uso massiccio o sistematico di ferie d’ufficio potrebbe violare il principio costituzionale del diritto al riposo (art. 36 Cost.) e l’obbligo datoriale di corretto bilanciamento degli interessi.

La Cassazione, pur legittimando la condotta del dirigente, non riconosce un potere illimitato, ma ne sottolinea i limiti di proporzionalità, motivazione e correttezza organizzativa.

Il punto di equilibrio sindacale: tutela del diritto e corretta programmazione

La parte contrattuale e sindacale deve oggi farsi carico di ricondurre questa legittimità entro margini di equilibrio e buon senso.
La pronuncia, infatti, non autorizza affatto l’uso indiscriminato delle ferie d’ufficio come scorciatoia organizzativa.
Al contrario, essa presuppone che:

  • il personale sia stato messo in condizione di accumulare ore di recupero mediante un’organizzazione flessibile o straordinari legittimamente autorizzati;

  • le chiusure prefestive siano comunicate e concordate preventivamente, non imposte ex post;

  • la misura sia limitata nel numero e nelle modalità, non reiterata o generalizzata.

Legittimità sì, ma non abuso

La sentenza della Cassazione va letta nella sua interezza: riconosce un potere, ma non ne consente l’abuso.
L’imputazione a ferie dei prefestivi è legittima solo se residuale, motivata e proporzionata, e se l’amministrazione ha realmente offerto alternative al personale (ore maturate, festività soppresse).

Ogni uso sistematico o automatico delle ferie d’ufficio – specie quando la scuola non abbia predisposto strumenti per la maturazione di ore di recupero – snatura la finalità del diritto alle ferie, che resta un diritto individuale, costituzionale e contrattuale di riposo effettivo e libera fruizione.

Il messaggio che deve emergere, quindi, è chiaro:

le ferie non sono uno strumento di gestione amministrativa, ma un diritto di tutela della persona.
Il dirigente può esercitare un potere organizzativo, ma mai trasformarlo in un automatismo che svuota il senso del riposo contrattuale.

Solo una programmazione partecipata del piano delle attività e un monitoraggio costante da parte di RSU e OO.SS. potranno evitare che la legittimità diventi abuso e che il principio di proporzionalità resti lettera morta.

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