La Corte d’Appello di Bologna conferma l’illegittimità del licenziamento di una lavoratrice che, durante permessi e congedo per assistere la madre disabile, si era assentata per alcune ore. Il caso nasce nel settore metalmeccanico, ma i principi sull’assistenza valgono anche per docenti e ATA.
Una lavoratrice che assiste un familiare con disabilità grave può concedersi alcune ore per esigenze personali senza perdere automaticamente il posto. È quanto emerge dalla sentenza n. 536 del 16 luglio 2026 della Corte d’Appello di Bologna, che ha confermato la decisione del Tribunale di Forlì.
La vicenda riguarda una carrellista del settore metalmeccanico, convivente con la madre disabile, che usufruiva sia dei permessi dell’art. 33 della Legge 104/1992 sia del congedo straordinario dell’art. 42, comma 5, del D.Lgs. 151/2001. L’azienda, sospettando un abuso, l’aveva fatta seguire da un investigatore privato. In alcune giornate la donna era stata vista trascorrere alcune ore al mare; in un’altra, durante due ore di permesso 104, si era recata dal compagno. Da qui il licenziamento per giusta causa.
L’assistenza non si misura con il cronometro
I giudici hanno escluso l’abuso. La Cassazione ha più volte chiarito che il beneficio non impone una presenza continua accanto alla persona disabile per ogni minuto dell’assenza dal lavoro. Ciò che conta è che permesso o congedo mantengano un concreto collegamento con l’attività di assistenza.
Con l’ordinanza n. 28606/2021 la Suprema Corte ha precisato che, anche nel congedo straordinario, l’assistenza deve avere carattere permanente, continuativo e globale, ma non può essere interpretata in modo tanto rigido da impedire al caregiver di dedicare spazi adeguati alle proprie esigenze di vita. L’abuso emerge quando viene meno il nesso sostanziale tra l’assenza e la cura del familiare.
Nel caso deciso a Bologna, le stesse indagini avevano documentato passeggiate della madre con il deambulatore, spesa, visite mediche e altri momenti di assistenza. Le uscite per svago erano limitate e non coprivano l’intera giornata.
Perché il principio vale anche per docenti e ATA
La sentenza riguarda una lavoratrice metalmeccanica, ma il principio sostanziale è applicabile anche alla scuola. L’art. 33 della Legge 104 riguarda infatti sia i lavoratori pubblici sia quelli privati; il congedo straordinario è disciplinato dal D.Lgs. 151/2001. Non è quindi il CCNL Metalmeccanici a estendersi al comparto scuola: è la normativa nazionale, interpretata dalla giurisprudenza, ad essere comune.
Esempio: un collaboratore scolastico utilizza una giornata di permesso 104 per assistere il padre, lo accompagna a una visita, provvede alla spesa e alla terapia e nel pomeriggio trascorre due ore fuori casa per esigenze personali. Questa circostanza, da sola, non dimostra un abuso. Diverso sarebbe utilizzare sistematicamente l’intera giornata per attività completamente estranee all’assistenza, senza alcuna concreta attività di cura.
Va però fatta una distinzione: nella scuola procedimento e sanzioni disciplinari seguono il D.Lgs. 165/2001 e il CCNL del comparto. Non può quindi essere trasferita automaticamente al dipendente pubblico la disciplina dell’art. 18 applicata al rapporto privato. Resta valido il principio centrale: prima di parlare di abuso bisogna verificare concretamente se sia venuta meno la finalità assistenziale del beneficio.
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