Posted in

Permessi Legge 104, i 3 giorni possono diventare 6: quando è possibile e cosa cambia nel 2026

Il raddoppio non è una novità del 2026 e non è automatico. Dipende dal numero delle persone con disabilità grave assistite. Da gennaio è però entrata in vigore un’altra misura: 10 ore annue aggiuntive per visite, esami e cure in presenza di determinate patologie

I tre giorni mensili di permesso retribuito previsti dalla Legge 104 possono diventare sei quando lo stesso lavoratore assiste due persone diverse con disabilità in situazione di gravità. Ma attenzione: non si tratta di una nuova agevolazione introdotta nel 2026 e soprattutto non è un raddoppio automatico.

La possibilità deriva dall’articolo 33, comma 3, della Legge 104/1992, che consente al lavoratore, a determinate condizioni, di prestare assistenza a più persone con disabilità grave, cumulando i relativi permessi.

In realtà, parlare semplicemente di “sei giorni” è persino riduttivo: la legge non stabilisce sei giorni come limite massimo generale. Se ricorrono i requisiti per assistere più persone diverse, il principio è quello dei tre giorni per ciascun soggetto assistito. Il caso dei sei giorni è semplicemente quello più frequente, perché riguarda due familiari.

Quando si possono avere 6 giorni di permesso

Il cumulo è ammesso quando le persone assistite sono il coniuge, la parte dell’unione civile, il convivente di fatto oppure parenti o affini entro il primo grado.

Può riguardare anche parenti o affini entro il secondo grado, ma in questo caso è richiesta una condizione ulteriore: i genitori, il coniuge, la parte dell’unione civile o il convivente della persona con disabilità devono avere almeno 65 anni, essere affetti da patologie invalidanti oppure essere deceduti o mancanti.

Esempio. Una collaboratrice scolastica assiste sia la madre sia il padre, entrambi riconosciuti in situazione di disabilità grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della Legge 104. Può avere tre giorni al mese per la madre e altri tre per il padre: in totale sei giorni.

Altro esempio: un lavoratore assiste la madre e una sorella con disabilità grave. Per la madre, parente di primo grado, il cumulo è possibile. Per la sorella, parente di secondo grado, occorre verificare anche le condizioni aggiuntive previste dalla legge.

L’INPS precisa inoltre che anche il lavoratore con disabilità grave che utilizza i tre giorni per sé stesso può fruire dei permessi anche per assistere un altro familiare avente diritto.

Due lavoratori assistono la stessa persona? I giorni restano tre

Completamente diverso è il caso in cui più lavoratori assistano la stessa persona con disabilità grave.

Dal 13 agosto 2022, con il superamento del cosiddetto “referente unico”, più familiari possono essere autorizzati ad assistere lo stesso soggetto e possono alternarsi nella fruizione. Ma il monte complessivo rimane tre giorni al mese per quella persona, non tre giorni per ciascun lavoratore.

Ad esempio, due fratelli assistono il padre con Legge 104: possono organizzarsi utilizzando due giorni uno e un giorno l’altro, oppure secondo un’altra distribuzione. Non possono però utilizzare tre giorni ciascuno, arrivando a sei, perché l’assistito è uno solo.

Dal 2026 ci sono anche 10 ore annue in più, ma è un’altra misura

Dal 1° gennaio 2026 è entrata invece in vigore una tutela completamente distinta, introdotta dall’articolo 2 della Legge 18 luglio 2025, n. 106.

I dipendenti pubblici e privati affetti da malattie oncologiche in fase attiva o in follow-up precoce, oppure da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un’invalidità pari o superiore al 74%, hanno diritto a ulteriori 10 ore annue di permesso per visite, esami strumentali, analisi e cure mediche frequenti. La misura si aggiunge alle tutele già previste dalla legge e dai contratti collettivi.

Le dieci ore spettano anche ai lavoratori con figlio minorenne nelle medesime condizioni sanitarie.

L’INPS ha inoltre chiarito che, per il minore, il requisito sanitario può considerarsi soddisfatto in presenza di un verbale di invalidità civile che riconosca almeno l’indennità di frequenza.

Non sono 10 ore al mese

È uno degli equivoci più frequenti: le ore sono 10 nell’intero anno, non dieci ogni mese.

Sono inoltre autonome rispetto ai permessi della Legge 104. Un lavoratore che possiede entrambi i requisiti può quindi, ad esempio, utilizzare i propri permessi 104 e, separatamente, le dieci ore per effettuare le prestazioni sanitarie previste dalla Legge 106/2025.

Esempio. Un docente con invalidità dell’80% derivante da una patologia cronica rientrante nei requisiti della nuova norma deve sottoporsi durante l’anno a controlli ed esami prescritti. Potrà utilizzare, per queste esigenze, fino a 10 ore annue aggiuntive, eventualmente in giornate diverse.

La circolare INPS n. 152/2025 precisa che i permessi vengono fruiti in ore intere e non in frazioni inferiori all’ora.

Dieci ore anche per ogni figlio minorenne

Un ulteriore chiarimento è particolarmente importante per le famiglie.

Il lavoratore che possiede personalmente i requisiti può utilizzare le proprie dieci ore e avere ulteriori dieci ore per il figlio minorenne avente diritto. Inoltre, la fruizione da parte di un genitore non impedisce all’altro genitore lavoratore di utilizzare autonomamente il beneficio.

In presenza di più figli minorenni aventi i requisiti, l’INPS ha chiarito che le 10 ore sono riconosciute a ciascun genitore lavoratore per ciascun figlio. Il chiarimento è riportato anche dalla scheda ufficiale dell’Agenzia regionale per il lavoro dell’Emilia-Romagna aggiornata nel 2026.

Come si chiedono le 10 ore

La richiesta va presentata al datore di lavoro o all’amministrazione, secondo le procedure previste, dichiarando il possesso dei requisiti.

È necessaria la prescrizione del medico di medicina generale oppure di uno specialista operante presso una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata. Dopo la visita, l’esame o la terapia, deve essere presentata l’attestazione rilasciata dalla struttura sanitaria.

Per il personale della scuola la norma riguarda espressamente anche docenti, educatori e personale ATA: la Legge 106/2025 ha infatti previsto specifiche risorse per consentirne la sostituzione a partire dal 2026.

Un’attenzione particolare per il personale ATA

Nel comparto scuola il CCNL Istruzione e Ricerca consente al personale ATA di utilizzare i tradizionali tre giorni della Legge 104 anche a ore, nel limite di 18 ore mensili. L’ARAN ha precisato che il dipendente può scegliere la fruizione giornaliera oppure oraria e che, in caso di utilizzo misto nello stesso mese, ogni giornata intera utilizzata viene convenzionalmente conteggiata per sei ore.

Si tratta, ancora una volta, di un istituto diverso dalle nuove 10 ore annue della Legge 106/2025: i due monte ore non devono essere confusi.

In sintesi, quindi, tre giorni, sei giorni e dieci ore non indicano lo stesso beneficio. I tre giorni mensili derivano dalla Legge 104; possono sommarsi quando uno stesso lavoratore assiste più persone diverse e sussistono i requisiti previsti dall’articolo 33. Le nuove dieci ore, invece, sono un beneficio annuale introdotto dal 2026 e collegato a specifiche condizioni sanitarie del lavoratore o dei figli minorenni.

Le immagini presenti su questo sito sono tutte libere da copyright o generate con tecnologia AI

Segui il nostro canale

👉WHATSAPP

Segui la nostra pagina 

👉FACEBOOK

Segui il nostro Canale 

👉TIKTOK

Segui il nostro Canale 

👉 YOUTUBE

Segui il nostro Canale

👉 TELEGRAM

Per inviare notizie, comunicati, lettere aperte, video, segnalazioni varie e proposte di collaborazione scrivi a: redazione@infoscuola24.it

Lascia un commento