Il giudice del lavoro ribadisce il principio: il voto misura gli apprendimenti, non può diventare una punizione per il comportamento degli alunni
Un voto non può essere usato come punizione. È questo il principio che emerge dalla vicenda avvenuta in una scuola superiore della provincia di Modena, dove una docente di matematica aveva assegnato un 3 sul registro a tre studenti assenti nel giorno della verifica, accompagnando la valutazione con la motivazione: “assenza strategica per saltare la verifica”.
Il caso, raccontato dal Corriere di Bologna, è finito davanti al giudice del lavoro dopo che il dirigente scolastico aveva sanzionato la professoressa con un avvertimento scritto. La docente aveva impugnato il provvedimento, ma il Tribunale di Modena ha dato ragione alla scuola: il voto di profitto ha una funzione formativa e non può trasformarsi in uno strumento afflittivo o ritorsivo.
Secondo la ricostruzione riportata dalla stampa locale, i tre studenti erano assenti il giorno della prova di matematica. La docente aveva ritenuto che l’assenza fosse volontaria e finalizzata a evitare la verifica. Da qui la decisione di inserire sul registro un’insufficienza grave, destinata a fare media e quindi a incidere direttamente sul rendimento scolastico degli alunni.
Il punto centrale della sentenza, però, è proprio questo: gli studenti non avevano svolto alcuna prova. Non vi era stata, quindi, una verifica effettiva delle conoscenze, delle abilità o delle competenze. Il giudice ha ritenuto illegittimo attribuire un voto disciplinare a una prestazione didattica mai avvenuta, confermando la correttezza dell’intervento del dirigente scolastico. Il Giudice ha ribadito: il voto ha finalità formativa e non punitiva.
La vicenda richiama un principio già presente nella normativa scolastica. Il DPR 122/2009 stabilisce che la valutazione riguarda il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico complessivo degli alunni. La valutazione deve essere coerente con la sua funzione formativa, trasparente e collegata a elementi effettivamente osservabili.
Anche il D.Lgs. 62/2017 ribadisce che la valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento, con finalità educativa e di miglioramento. Questo significa che il voto disciplinare non può essere confuso con il voto di profitto: se uno studente tiene una condotta scorretta, la scuola ha strumenti specifici per intervenire, ma non può alterare artificialmente la valutazione della singola disciplina.
Il comportamento degli studenti, infatti, va trattato attraverso il regolamento d’istituto, il patto educativo di corresponsabilità e le procedure previste dallo Statuto delle studentesse e degli studenti. Il DPR 249/1998 prevede che i provvedimenti disciplinari abbiano finalità educativa e tendano al rafforzamento del senso di responsabilità, non alla semplice punizione indiretta attraverso i voti.
La distinzione è decisiva anche alla luce delle recenti modifiche introdotte dalla Legge 150/2024, che ha rafforzato il peso della valutazione del comportamento, e dal DPR 135/2025, intervenuto sulla valutazione degli studenti del secondo ciclo. Proprio perché il comportamento ha un suo canale valutativo specifico, non può essere fatto ricadere impropriamente sul rendimento in matematica, italiano, diritto o qualunque altra disciplina.
Il messaggio che arriva da Modena è dunque chiaro: l’autorevolezza del docente non viene meno se la valutazione resta ancorata agli apprendimenti. Al contrario, si rafforza quando il voto è motivato, verificabile e coerente con una prova effettivamente svolta.
Se un’assenza appare sospetta o reiterata, la scuola può intervenire. Può convocare la famiglia, programmare una prova di recupero, segnalare il comportamento al consiglio di classe, applicare le misure previste dal regolamento interno. Ma non può attribuire un voto negativo in una disciplina senza aver prima accertato il livello di preparazione dello studente.
La sentenza non assolve automaticamente gli studenti da eventuali condotte scorrette. Stabilisce però un confine preciso: il comportamento si valuta come comportamento, l’apprendimento si valuta attraverso prove e osservazioni didattiche reali. È una distinzione che tutela gli alunni, ma anche i docenti e la scuola, perché restituisce alla valutazione il suo significato più autentico: non punire, ma misurare, orientare e migliorare il percorso formativo.
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