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Permessi visite specialistiche ATA, guida all’art. 69 CCNL: regole, part time, supplenti brevi e calcolo delle ore

Le 18 ore annue non si consumano sempre allo stesso modo: per l’intero turno conta l’orario effettivo della giornata, mentre per il comporto resta la conversione convenzionale di 6 ore. Focus su retribuzione dei supplenti brevi, documentazione richiesta e soluzioni dopo l’esaurimento del plafond

L’art. 69 del CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021 disciplina, per il personale ATA, le assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici. Il contratto riconosce 18 ore annue, fruibili sia su base oraria sia giornaliera, comprensive anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro. La stessa norma precisa che tali permessi sono assimilati alla malattia ai fini del comporto e sottoposti al medesimo regime economico della malattia.

Il punto davvero decisivo, e spesso equivocato nelle scuole, riguarda il calcolo delle ore. Ai fini del comporto, il contratto stabilisce che 6 ore di permesso fruite su base oraria corrispondono convenzionalmente a una giornata lavorativa. Ma quando il permesso orario viene fruito cumulativamente per coprire l’intera giornata, il consumo del plafond non avviene con il valore fisso di 6 ore: si computa invece in base all’orario che il dipendente avrebbe dovuto osservare in quella specifica giornata di assenza. È questa la distinzione chiave: le 6 ore valgono per il comporto, non per il consumo effettivo del monte ore quando si copre tutto il turno.

Sul piano operativo, questo significa che un ATA con turno giornaliero di 7 ore e 12 minuti, se usa l’art. 69 per assentarsi per l’intera giornata, non consuma 6 ore ma 7 ore e 12 minuti del proprio plafond. Se invece utilizza, ad esempio, solo 2 ore per una visita specialistica, sul monte ore verranno scalate 2 ore, mentre ai fini del comporto quelle 2 ore peseranno per un terzo di giornata. La differenza non è solo teorica: incide concretamente sulla gestione delle residue ore disponibili durante l’anno scolastico.

L’art. 69 contiene poi una regola economica importante: se il permesso è fruito a ore, non si applica la decurtazione del trattamento accessorio prevista per i primi dieci giorni di malattia; se invece è fruito su base giornaliera, quella decurtazione opera. Anche ARAN, nei propri orientamenti applicativi, ha ribadito che la scelta fra utilizzo giornaliero e orario rientra nella sfera di opzione del dipendente e che i permessi orari di questa tipologia possono essere fruiti nella stessa giornata in modo congiunto tra loro, fermo il divieto di cumularli con altre tipologie di permessi orari salvo le eccezioni contrattuali.

Per il personale ATA in part time, il contratto dispone espressamente il riproporzionamento delle 18 ore. Il principio, quindi, è che il plafond si riduce in proporzione all’orario di lavoro. Ma anche in questo caso resta fermo il criterio più importante: se il dipendente usa il permesso per coprire l’intera giornata di servizio, il consumo del monte ore avviene con riferimento all’orario previsto per quella giornata concreta, non in base alla soglia convenzionale di 6 ore. Nei part time verticali, misti o con giornate di durata diversa, questa precisazione è particolarmente rilevante.

Uno dei profili più delicati riguarda i supplenti brevi e saltuari ATA. L’art. 35, comma 6, del medesimo CCNL prevede che, nei casi di assenza per malattia del personale docente e ATA assunto con contratto a tempo determinato stipulato dal dirigente scolastico, il posto sia conservato entro la durata del contratto per un massimo di 30 giorni annui retribuiti al 50%. Poiché l’art. 69 richiama espressamente il medesimo regime economico della malattia, ne deriva, sul piano applicativo, che anche il permesso per visita specialistica fruito da un supplente breve ATA segue quel trattamento economico. In concreto, 2 ore di art. 69 saranno retribuite al 50% della retribuzione oraria spettante per quelle 2 ore; sul plafond verranno scalate 2 ore e, ai fini del comporto, esse incideranno per un terzo di giornata.

Quanto alla documentazione, il contratto è molto chiaro: la giustificazione dell’assenza avviene mediante attestazione, anche con indicazione dell’orario, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, pubblica o privata, che ha effettuato la visita o la prestazione. L’attestazione può essere inoltrata dal dipendente oppure trasmessa direttamente dalla struttura, anche per via telematica. In questo schema contrattuale, quindi, la regola ordinaria è l’attestazione della struttura sanitaria; il testo non pone come adempimento ordinario il certificato telematico del medico curante.

Quando le 18 ore annuali risultano esaurite, l’assenza può essere ricondotta alla malattia per visita specialistica secondo l’art. 55-septies, comma 5-ter, del D.Lgs. 165/2001. Tuttavia occorre distinguere: se si tratta del semplice espletamento della visita, è sufficiente l’attestazione della struttura; se invece vi è una vera incapacità lavorativa per patologia in atto, è necessario anche il certificato di malattia del medico curante.

Tale soluzione, però, non è l’unica strada possibile. L’art. 69 fa salva, in alternativa, la possibilità di ricorrere ad altri istituti contrattuali, come i permessi brevi a recupero, i permessi per motivi personali o familiari e i riposi compensativi per prestazioni di lavoro straordinario, ciascuno secondo la propria disciplina economica e giuridica. Perciò, una visita specialistica ulteriore non va gestita automaticamente sempre e solo come prosecuzione dell’art. 69 o come malattia: il lavoratore può utilizzare strumenti diversi, se ricorrono i relativi presupposti e se l’istituto scelto è coerente con la concreta esigenza di assenza.

La questione, in definitiva, non è soltanto sapere che il personale ATA dispone di 18 ore annue per visite specialistiche. Il vero nodo è capire come queste ore si consumano, come vengono retribuite e quali effetti producono per part time e supplenti brevi. Ed è proprio qui che l’art. 69 impone una lettura accurata: una cosa è la conversione convenzionale di 6 ore ai fini del comporto, altra cosa è il consumo reale del monte ore quando il permesso copre l’intero turno di servizio.