Il Tribunale di Lecce cancella la sanzione di tre giorni inflitta a un’insegnante pugliese: nei procedimenti disciplinari conta la sanzione massima prevista per l’illecito contestato, non quella concretamente irrogata
Una sospensione disciplinare di tre giorni inflitta a una docente di scuola dell’infanzia in servizio in un istituto comprensivo pugliese è stata annullata dal Tribunale del lavoro di Lecce. Al centro della vicenda vi era un episodio di presunta omessa vigilanza sugli alunni, in un contesto nel quale alcuni bambini si sarebbero trovati fuori da un controllo pienamente efficace e con i cancelli dell’istituto risultati aperti.
L’amministrazione scolastica aveva ricondotto quei fatti a una violazione dei doveri professionali dell’insegnante, irrogando la sanzione nel dicembre 2022. La docente ha però impugnato il provvedimento, sostenendo che la gestione della vigilanza non potesse essere letta in modo isolato rispetto al quadro organizzativo complessivo, alla sicurezza degli accessi e alle concrete condizioni di controllo degli spazi scolastici.
Il passaggio decisivo della pronuncia, tuttavia, non riguarda tanto l’accertamento finale della responsabilità, quanto la correttezza del procedimento disciplinare. L’articolo 55-bis del d.lgs. 165/2001 attribuisce infatti al dirigente della struttura i procedimenti relativi alle infrazioni di minore gravità, cioè quelle superiori al rimprovero verbale ma inferiori alla sospensione con privazione della retribuzione per più di dieci giorni. Parallelamente, per il personale docente, il d.lgs. 297/1994 inserisce tra le sanzioni la sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio fino a un mese e, all’articolo 494, collega tale misura anche a gravi negligenze in servizio e a comportamenti non conformi ai doveri inerenti alla funzione.
Secondo la ricostruzione riportata sul caso, il Tribunale ha ritenuto assorbente proprio il profilo della competenza: se l’addebito è ricondotto a una fattispecie per la quale l’ordinamento prevede come massimo edittale la sospensione fino a un mese, non rileva che in concreto siano stati inflitti soltanto tre giorni. Rileva, invece, la sanzione massima astrattamente prevista per l’illecito contestato. È questo il criterio che emerge anche dall’orientamento della Cassazione, secondo cui la competenza tra dirigente e Ufficio per i procedimenti disciplinari si determina sulla base dei massimi edittali e non della misura che l’amministrazione intende irrogare.
Da qui l’esito del giudizio: sanzione annullata per difetto di competenza dell’organo che l’aveva adottata, senza una decisione definitiva di merito sulla condotta della docente, e condanna dell’amministrazione al pagamento delle spese legali. Una vicenda che richiama ancora una volta l’attenzione su un punto spesso sottovalutato nelle scuole: nei procedimenti disciplinari non conta solo il fatto contestato, ma anche il rigoroso rispetto delle regole su competenza, garanzie difensive e corretta qualificazione giuridica dell’addebito.
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